Un processo di semplificazione (fatto bene) dovrebbe sempre
passare da una analisi di quello che c’è e una su quello che si può
togliere. Purtroppo la normativa tecnica ci ha abituati ad un
processo di semplificazione in cui a cambiare sono solo le modalità
che per qualcuno potrebbero essere più semplici e per qualcun altro
no.
Il superbonus 110% tra beneficiari, requisiti e
adempimenti
Una delle motivazioni che hanno azzoppato in questo primo anno
di applicazione quel progetto straordinario chiamato superbonus
110% riguarda senza ombra di dubbio la normativa stessa che tra
soggetti beneficiari, esclusioni, caratteristiche dell’immobile,
residenzialità, impianto termico, zona sismica, requisiti e
adempimenti ha reso a tutti la vita più complicata.
La complicazione è evidente se guardiamo ai numeri di accesso al
superbonus oppure le migliaia di risposte e interpretazioni da
parte dell’Agenzia delle Entrate, alcune delle quali rettificate in
corso d’opera. Risposte a cui si sono aggiunti i pareri della
Commissione per il monitoraggio del sismabonus che in parte hanno
chiarito molte problematiche e in parte hanno lasciato sempre molti
dubbi.
Come quello che riguarda la
fruizione del sismabonus su edifici collegati ad altri nei centri
storici sul quale si è già aperto un dibattito da cui
probabilmente non verrà fuori nulla.
Nuovo tris di risposte dell’Agenzia delle Entrate
Intanto ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo tris
di risposte che riguardano l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio):
Risposta n. 430/2021
Con la prima risposta, che riguarda le cooperative a proprietà
indivisa, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’applicazione
delle disposizioni previste per il superbonus 110% presuppone
l’esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra
l’altro, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno
costituito in condominio; - oggettivo, riguardando interventi realizzati
su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in
godimento ai propri soci.
Nel caso di specie, essendo l’edificio posseduto interamente
dalla cooperativa in proprietà indivisa e costituito da più unità
abitative che vengono assegnate in godimento ai propri soci, il
Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i
lavori trainanti di cui all’articolo 119 comma 1, lettera a), che
per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari
assegnate ai soci.
Con riferimento alle modalità di pagamento delle spese
agevolabili, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in
fattura o cessione del credito, queste devono essere saldate
mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione
ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato. Obbligo che non
riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
Nel caso in cui l’intero edificio è posseduto interamente dalla
cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative è assegnata in
godimento ai propri soci mentre altre unità sono date in locazione
a terzi non soci, sarà possibile fruire del Superbonus per gli
interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del d.l.
n.34 del 2020, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la
superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate
in godimento ai propri soci sia superiore al 50%. Resta esclusa, la
possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad
interventi “trainati” realizzati sulle singole unità date in
locazione a terzi non soci.
Risposta n. 431/2021
La seconda risposta riguarda le cooperative di abitazione a
proprietà indivisa. In questo caso l’interpello riguarda 3
palazzine con diverse caratteristiche.
Con riferimento alla terza palazzina composta da 16 appartamenti
tutti assegnati in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta
sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti che
per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari
assegnate ai soci.
Con riferimento agli interventi trainanti nel caso di specie il
limite di spesa ammissibile alla detrazione per l’isolamento
termico è pari a 560.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro
per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 8 (240.000 euro). Il limite
di spesa ammissibile alla detrazione per la sostituzione
dell’impianto centralizzato di climatizzazione invernale è di
280.000 euro calcolato moltiplicando 20.000 per 8 (160.000) e
15.000 per 8 (120.000).
Con riferimento alla prima e alla seconda palazzina composte da
unità immobiliari non tutte assegnate in godimento ai propri soci,
il Superbonus spetta alla cooperativa sia con riferimento alle
spese sostenute per i lavori trainanti di cui all’articolo 119
comma 1 che per gli interventi trainati realizzati sulle unità
immobiliari assegnate ai soci. Atteso che l’intero edificio è
posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte delle
unità abitative è assegnata in godimento ai propri soci mentre
altre unità sono date in locazione a terzi non soci, sarà possibile
fruire del Superbonus per gli interventi di cui all’articolo 119,
comma 1, del d.l. n.34 del 2020, in presenza di ogni altro
requisito, solo qualora la superficie complessiva delle predette
unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia
superiore al 50%. Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del
Superbonus per le spese relative ad interventi “trainati”
realizzati sulle singole unità date in locazione a terzi non soci.
Resta inteso che non si applica la detrazione di cui all’articolo
119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese relative ad
interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale.
Infine, qualora la superficie complessiva delle predette unità
immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia inferiore al
50% della superficie complessiva l’istante potrà fruire delle
detrazioni di cui all’articolo 14 del d.l. n.63 del 2013 nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla citata
norma.
Bonus Facciate
Tale agevolazione prevede una detrazione dall’imposta lorda pari
al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 e
(a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 59,
della legge di bilancio 2021) nell’anno 2021 per interventi
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, effettuati
sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi (bonus facciate).
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che:
- gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente
rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica
riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo
14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero
del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo
decreto legge n. 63 del 2013; - in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti
oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente
potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette
agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti
in relazione alla stessa.
Risposta n. 436/2021
Con la terza risposta l’Agenzia delle Entrate tratta il caso
delle cooperativa con condominio di gestione, ai sensi degli artt.
201 e ss. del R.D. n. 1165 del 1938. In questo caso, però, il Fisco
ha chiarito solo che l’istante, a condizione che il condominio
costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente
equiparabile a quello previsto dal codice civile, possa essere
inclusa nell’ambito soggettivo di applicazione della detrazione di
cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus).
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