Se dovessimo individuare un indice per misurare
il livello di attenzione ma anche la
qualità di una norma, soprattutto quando questa ha
dei risvolti di natura fiscale, probabilmente
utilizzeremmo le risposte agli interpelli
formulati all’Agenzia delle Entrate. E sul tema
superbonus 110%, dal 9 settembre 2020 al 13 aprile
2021 (216 giorni), sono esattamente 82 gli interventi del Fisco a
quesiti di varia natura.
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: nuovo tris di risposte del Fisco
Le ultime tre sono state pubblicate il 13 aprile 2021:
- la risposta n.
239/2021 ad oggetto “Superbonus – Applicazione del
regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale – onlus di
diritto – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio)”; - la risposta n.
240/2021 ad oggetto “Superbonus – interventi di
miglioramento del rischio sismico – mancata presentazione
dell’asseverazione – Articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020 n.77”; - la risposta n.
242/2021 ad oggetto “Superbonus – unità residenziale
con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali
attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria,
per ottenere un’unica abitazione con pertinenza – Articolo 119 e
121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio)”.
Applicazione Superbonus a una cooperativa sociale – onlus di
diritto
Con riferimento alle cooperative sociali-onluns di diritto,
l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 9, lettera
d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il
bonus 110% si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle
associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista
alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli
interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria
catastale, fermo restando l’esclusione di cui al comma 15-bis
dell’articolo 119, e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli
interventi medesimi.
Nel caso sottoposto a interpello, considerato che tra i soggetti
ammessi al Superbonus, rientrano, ai sensi del comma 9, lettera
d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le ONLUS di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e
che l’Istante è una cooperativa iscritta nella “sezione
cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 8 novembre
1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 – c.d.
ONLUS di diritto – la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del
Superbonus.
Superbonus e interventi di miglioramento del rischio sismico:
mancata presentazione dell’asseverazione
Nel caso sottoposto al giudizio del Fisco, l’istante Con ha
rappresentato che:
- i lavori sono iniziati l’8 luglio 2019 a seguito di permesso a
costruire presentato in data 10 ottobre 2018 e rilasciato il 13
febbraio 2019; - i predetti interventi non sono ancora conclusi e a fine lavori
saranno attestati gli importi di spesa, riferiti a ciascuna
tipologia di intervento; - non ha provveduto a presentare le attestazioni di cui
all’articolo 2 e 3 del decreto n. 58 del 2017, presso lo sportello
unico, contestualmente alla presentazione del permesso a costruire,
in quanto non previste.
Posto ciò, l’Istante chiede se possa fruire del Superbonus per
gli interventi antisismici nella misura prevista dal decreto
Rilancio e se siano agevolabili anche gli interventi direttamente
collegati agli stessi.
Su questo argomento l’Agenzia delle Entrate ha ormai fornito
diversi pareri, unanimi nelle loro indicazioni che riguardano il DM
n. 58/2017 e le sue modifiche. Nel caso di specie, l’Istante,
contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a
costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo
sportello unico, l’asseverazione di cui all’articolo 3 del DM n.
58/2017 (ai fini dell’attestazione della classe di rischio
sismico), in vigore alla data di presentazione dello stesso
permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13
febbraio 2019).
Ne consegue che, in assenza dell’attestazione della classe di
rischio, non è possibile accedere né al sismabonus ordinario né al
Supersismabonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni
previste eseguire i lavori fruendo della detrazione di cui
all’articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura
attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite
massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali
di pari importo. Nel caso di specie, trattandosi di interventi
realizzati sull’unità immobiliare (C/2), per accedere alla
detrazione del 50% deve essere previsto il cambio di destinazione
d’uso in abitativo.
Superbonus: demolizione e ricostruzione senza aumento di
volumetria
Nell’ultimo dei 3 interpelli all’Agenzia delle Entrate, viene
sottoposto un caso particolare ma anche molto frequente. Stiamo
parlando di un intervento di demolizione e ricostruzione senza
aumento di volumetria di un fabbricato composto da:
- una abitazione con relativo garage autonomamente
accatastati; - altre due unità immobiliari, accatastate in C/2 e C/6,
indipendenti dall’abitazione.
L’Istante riferisce che l’unità ad uso abitativo è separata
dalle due ad uso non abitativo solo da una parete divisoria, ed è
funzionalmente indipendente in quanto ha tutti gli impianti di
proprietà esclusiva ed ha accesso autonomo dall’esterno, mentre le
predette due unità non residenziali “sono prive di allacciamenti” e
hanno ognuna il proprio ingresso.
La demolizione e ricostruzione prevede l’accorpamento
dell’abitazione e del relativo garage con le altre due unità
immobiliari accatastate in C2 e C6 attigue, con la realizzazione di
un’unica abitazione unifamiliare con relativa pertinenza
(garage).
Su questo caso l’istante chiede se può accedere al
superbonus:
- per gli interventi di efficientamento
energetico per la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale con installazione di pompa di calore,
l’impianto di riscaldamento a pavimento e la ventilazione meccanica
controllata (VMC), l’isolamento dell’involucro dell’edificio, delle
pareti, pavimenti e copertura del fabbricato, l’installazione di
infissi e di impianto fotovoltaico e relativo sistema di
accumulo; - per gli interventi antisismici per la
realizzazione delle “fondazioni” e la realizzazione di tutta la
struttura portante del fabbricato, comprese pareti e tetto.
Chiede pure di aver specificato i relativi massimali di
spesa.
Per rispondere alle domande, l’Agenzia delle Entrate ha (come
sempre) richiamato il quadro normativo relativo al superbonus e
ricordato anche i limiti di spesa previsti per gli interventi
trainanti e trainati.
In particolare, nel caso di interventi “trainanti” su edifici
residenziali unifamiliari gli importi di spesa ammessi al
Superbonus sono pari a:
- 50.000 euro per gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio; - 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
Nel caso di interventi “trainati” su edifici residenziali
unifamiliari gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari
a:
- 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; - euro per ogni kWh per l’installazione contestuale o successiva
di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati; - 54.545 euro per la sostituzione degli infissi.
Con riferimento agli interventi trainati di riqualificazione
energetica, l’Agenzia delle Entrate ricorda che gli stessi sono
agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi
abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare,
siano dotati di impianto di riscaldamento e che ai sensi del comma
10 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi di
efficienza energetica il Superbonus spetta per le spese sostenute
dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di
due unità immobiliari.
Cosa diversa per il Sismabonus. In questo caso, secondo
l’Agenzia delle Entrate gli interventi di cui al comma 4
dell’articolo 119 possono essere effettuati su tutte le unità
abitative, anche in numero superiore alle due unità, in quanto
l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone
sismiche 1, 2 e 3.
Per quanto concerne gli interventi di demolizione e
ricostruzione, se si realizza un intervento che comporta
l’accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche
nell’ambito della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del
limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero
delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che ai fini dell’applicazione della
predetta detrazione, in generale, va valorizzata la situazione
esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli
stessi. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla
detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per
ciascuno degli interventi realizzati.
Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, ad esempio, la
posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e
interventi di riduzione del rischio sismico (interventi “trainanti”), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali
interventi a condizione che siano distintamente contabilizzate le
spese, in quanto per la medesima spesa non è possibile fruire di
più detrazioni.
È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese
sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato originario in abitativo, purché tale
variazione sia indicata nel provvedimento amministrativo che
assente i lavori e sempreché l’immobile rientri in una delle
categorie catastali ammesse al beneficio.
In particolare, con riferimento agli interventi antisismici, si
rileva che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione
tutti gli interventi funzionali all’adozione di misure antisismiche
che dovranno essere oggetto di asseverazione rilasciata dal
professionista abilitato ai sensi dell’articolo 119, comma 13,
lettera b), del decreto Rilancio, dalla quale risulti l’efficacia
dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche
riguardanti gli elementi strutturali dell’edificio in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive
modificazioni.
Nel caso di specie, l’Istante, comproprietario di un’unità
immobiliare residenziale con relativo garage pertinenziale e di due
unità immobiliari non residenziali (accatastate in C/2 e C/6) “attigue”, intende procedere alla demolizione e ricostruzione, “senza aumento di volumetria”, per ottenere una unica abitazione
con relativa pertinenza.
Sulla base delle osservazioni svolte, nel presupposto che gli
interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra quelli di
ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1,
lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo
amministrativo e che sussistano tutte le condizioni previste dalla
norma in esame, l’Istante potrà beneficiare del Superbonus secondo
le seguenti modalità:
- per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo
119, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre
unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio
dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l’abitazione
con la relativa pertinenza, unitariamente considerate); - per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 119, il limite di spesa, riferito a
ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato
con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi dell’unica
unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.
Source: lavoripubblici.it
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