Superbonus 110 per cento, niente detrazione per le spese relative al compenso riconosciuto al General Contractor. Si tratta di un costo escluso dalla possibilità di accesso all’agevolazione fiscale, secondo quanto chiarito dalla DRE Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 904-334/2021.
Superbonus 110 per cento, restano fuori dalla possibilità di detrazione le spese sostenute per la consulenza da parte del General Contractor.
I costi sostenuti per i servizi organizzativi e di coordinamento da parte del General Contractor non rientrano tra le spese per prestazioni professionali, né tantomeno tra i costi strettamente correlati alla realizzazione dei lavori rientranti nella detrazione fiscale del 110 per cento.
A fornire i chiarimenti relativi alle spese escluse dal superbonus del 110 per cento è la DRE Lombardia dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta all’interpello n. 904-334/2021 sbarra le porte alla detraibilità dei costi sostenuti per la consulenza da parte di soggetti terzi.
Superbonus 110 per cento, escluse dalla detrazione le spese per il General Contractor
La figura del General Contractor, tipica negli appalti pubblici, ha trovato ampio spazio nell’ambito del superbonus del 110 per cento, e soprattutto per i lavori in condominio.
Il “contraente generale” unisce diverse professionalità e competenze, con il fine di semplificare la procedura operativa per la realizzazione dei lavori, garantendo tra l’altro un risparmio economico al committente.
L’elevato numero di adempimenti, e le diverse professionalità chiamate in campo per l’accesso al superbonus del 110 per cento hanno evidentemente facilitato l’ingresso del General Contractor nell’ambito della gestione operativa dei vari step utili per beneficiare della detrazione.
Un ingresso che, però, non è premiato dal Fisco.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 904-334/2021 fornita dalla Direzione Regionale della Lombardia, la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività affidate dal condominio, non è detraibile in favore del soggetti beneficiario del superbonus del 110 per cento.
Si ritengono agevolabili, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio e già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, esclusivamente le voci di spesa strettamente collegate agli interventi eseguiti ed ammessi al superbonus del 110 per cento.
- Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia, risposta interpello 904-334/2021
- Superbonus del 110 per cento, escluse le spese per la consulenza del General Contractor (documento messo a disposizione del Sole24Ore)
Superbonus 110 per cento, le spese ammesse in detrazione
Chiarito quindi che la spesa relativa al compenso riconosciuto al contraente generale non rientra tra quelle ammesse al superbonus del 110 per cento, la risposta all’interpello della DRE Lombardia riepiloga quelli che sono i costi detraibili.
Oltre che la spesa sostenuta per i lavori eseguiti, quella per il rilascio del visto di conformità, attestazioni ed asseverazioni, rientrano nell’ambito della maxi agevolazione prevista dal decreto Rilancio anche:
“talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.”
Sulla base di quanto chiarito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, sono detraibili:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, quelle relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento di materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
È questo il perimetro per il quale è possibile beneficiare dei vantaggi fiscali del superbonus del 110 per cento, ampio ma ben delimitato.
Source: informazionefiscale.it
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