Superbonus 110 per cento, sono agevolabili anche gli interventi su opere esterne al perimetro del fabbricato o sui manufatti prossimi al fabbricato stesso. Lo chiarisce la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel documento aggiornato a settembre 2021. I professionisti devono evidenziare il nesso di causalità tra interventi e miglioramento della sicurezza dell’edificio.
Superbonus 110 per cento, non solo le fondamenta sono agevolabili con la maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio.
La messa in sicurezza dell’edificio deve tenere conto anche le opere esterne al perimetro del fabbricato o i manufatti prossimi al fabbricato stesso.
Lo spiega l’interpretazione della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativa al mese di settembre 2021.
Anche gli interventi su tali opere sono agevolabili nella misura del 110 per cento, a patto che i professionisti giustifichino il rapporto di causa ed effetto tra i lavori indicati e la sicurezza dell’edificio.
Superbonus 110 per cento, non sono agevolabili solo gli interventi sulle fondamenta
A fornire chiarimenti sugli interventi agevolabili nella misura del 110 per cento è l’interpretazione della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il documento aggiornato a settembre 2021 chiarisce che gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio devono rispondere a una visione complessiva che non ricomprende esclusivamente le fondazioni superficiali o profonde che in genere ricalcano la pianta del piano terreno dell’edificio.
Devono inoltre essere valutati interventi su opere esterne al perimetro del fabbricato o sui manufatti che si trovano in prossimità del fabbricato stesso.
Nel documento viene fornito un esempio:
“si pensi ad opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si trovino le fondazioni della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono presenti in aeree del nostro Paese scavate fin dall’antichità per essere utilizzate come elementi accessori all’abitazione (ricovero animali, raccolta acque, stoccaggio di materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione).”
La valutazione dei professionisti dovrà dunque tenere conto di diversi elementi e, se gli interventi saranno funzionali al miglioramento della sicurezza degli edifici, i lavori potranno beneficiare della percentuale del 110 per cento.
Gli interventi che rientrano nel sismabonus ma con maxi detrazione, dovranno essere in un rapporto di causa ed effetto con il miglioramento della sicurezza dell’edificio stesso.
Tale rapporto dovrà essere messo in evidenza dai professionisti come sottolineato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:
il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.
Tale rapporto di causa ed effetto deve essere attestati sia prima sia dopo gli interventi previsti.
Se tali interventi sono quindi necessari al miglioramento del rischio sismico rientrano nell’agevolazione, come spiega la Commissione di monitoraggio:
“La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possano essere siano ricompresi tra quelli ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i.., al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.”
- Consiglio superiore dei lavori pubblici – Documento della commissione consultiva aggiornato a settembre 2021
- 5/2021 Quesiti esaminati e pareri – settembre 2021.
Superbonus 110 per cento, interpretazione ampia del sismabonus
Il documento in questione fornisce quindi un’interpretazione ampia degli interventi che rientrano nel sismabonus con detrazione al 110 per cento.
In alcuni casi, infatti, è necessario che la valutazione sui rischi sismici dell’edificio non tengano in considerazione esclusivamente le fondazioni dello stesso.
In particolari situazioni, infatti, il degrado di opere prossime all’edificio possono aumentare il potenziale rischio per le vicine abitazione o comprometterne il sistema di sicurezza in caso di eventi sismici.
A riguardo nel documento della commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si sottolinea che:
“In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico; interventi che possono essere classificati in una delle tipologie previste dal DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).”
Per quanto riguarda le attestazioni previste dal DM 329/2020, i professionisti specifici dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio ed eventuali eventi sismici.
Ciascuno dei professionisti dovrà svolgere tale compito in base alle proprie competenze.
L’attestazione permette agli interventi di rientrare nell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.
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