Può accadere che il condominio non autorizzi l’esecuzione del cappotto esterno, oppure che non sia fattibile per motivi vincolistici, oppure ancora che un condòmino impugni la delibera che lo autorizzava. In tal caso i singoli proprietari interessati a coibentare le loro abitazioni per risparmiare sulle bollette, devono trovare soluzioni alternative.
La più efficace dal punto di vista energetico consiste nella realizzazione del cosiddetto cappotto interno, ovvero nell’applicazione di lastre isolanti dentro all’appartamento, nelle pareti perimetrali, nei soffitti e nei pavimenti.
Ma non sempre l’intervento è fattibile e solo in alcuni casi può essere ammesso alla detrazione del 110%, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nell’interpello 408 del 2020.
Il cappotto interno
Nei casi in cui non sia possibile realizzare la coibentazione mediante cappotto esterno il rivestimento isolante può essere applicato anche sul lato interno delle pareti oppure all’intradosso dei solai e delle falde di copertura.
L’intervento prevede il fissaggio dei pannelli isolanti sulla superficie interna con operazioni del tutto analoghe a quelle tipiche del cappotto esterno e con i medesimi materiali. In questo caso, però, è opportuno mettere in opera preliminarmente apposite guide metalliche da cartongesso, in quanto è previsto che la superficie “al finito” venga realizzata “a secco” proprio mediante applicazione di dette lastre.
Il principale inconveniente del cappotto interno è rappresentato dal fatto che lo spessore dei pannelli isolanti determina una riduzione della superficie degli ambienti di 10-15 cm e quindi, per questo motivo, tale soluzione non risulta sempre percorribile.
Inoltre determina lo spostamento di tutte le scatole impiantistiche, con conseguenti oneri aggiuntivi da sostenere.
Infine sono da considerare le possibili problematiche termo igrometriche di un isolamento posto sul lato interno rispetto ad uno posto all’esterno, soprattutto se ci sono pareti ortogonali a quelle disperdenti, in corrispondenza delle quali possono crearsi i cosiddetti “ponti termici”.
La percorribilità di questa soluzione deve essere sempre valutata da un tecnico abilitato, che prenda in esame non solo le problematiche delle singole unità immobiliari, ma anche le caratteristiche dell’intero edificio.
Il Superbonus 110% e gli altri incentivi fiscali
Quel che è sicuro è che il cappotto termico interno può accedere alle detrazioni “ecobonus” del 65%, purché le prestazioni di trasmittanza termica delle pareti rientrino nei limiti definiti dal Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 e s.m.i.
Quindi se il proprietario di una abitazione decide di spendere 30mila euro per isolare le pareti e i solai dall’interno perché il condominio non vuole saperne di toccare le facciate, ne potrà cedere 19.500 alla banca, oppure potrà chiedere il corrispondente sconto in fattura all’impresa esecutrice.
L’importo ceduto potrà comprendere non solo i costi di isolamento vero e proprio ma anche, per il cosiddetto principio assorbente, i costi delle opere correlate, come ad esempio l’applicazione delle lastre di cartongesso di finitura e l’adeguamento degli impianti elettrici.
Tuttavia ci sono particolari casi in cui è possibile elevare la percentuale di detrazione al 110%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.408 del 2020, nel quale un contribuente chiedeva “se … possa avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento”.
Il Fisco, dopo il solito preambolo di inquadramento normativo, ha chiarito che “Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare si fa presente che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condomino di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd ecobonus.
L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione”.
Quindi ok 110% per il cappotto interno ma a condizione che sia abbinato a un altro intervento trainante realizzato sulle parti comuni dell’edificio.
Un caso pratico
Ammettiamo quindi che, per un motivo o per un altro, non si possa intervenire sulle facciate con il classico cappotto esterno. In tal caso si può valutare di coibentare, in alternativa, le superfici disperdenti orizzontali o inclinate del palazzo, come ad esempio il tetto o il solaio che copre i garages.
Qualora la somma di queste superfici “copra” il 25% delle superfici disperdenti totali dell’edificio e qualora detto intervento, unitamente a quelli sulle parti private di proprietà dei singoli condòmini, come ad esempio il cappotto realizzato nel lato interno dell’appartamento, consenta di ottenere un salto di due classi energetiche tra APE ante e APE post, allora l’insieme dei costi delle opere potrà essere detratto al 110%.
Oppure, nel caso in cui la superficie del tetto e del solaio non arrivasse a coprire il 25%, si potrebbe valutare di fare l’intervento trainante sulla centrale termica condominiale, sostituendo i relativi impianti.
Anche in tal caso, se le opere complessive di efficientamento portassero ad ottenere un doppio salto di classe, tutte le opere, compreso il cappotto interno “trainato”, potranno essere detratte con la percentuale massima consentita dal Superbonus.
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