Superbonus del 110 per cento, serramenti e infissi nell’ecobonus solo nel rispetto di dimensione e forma. L’ENEA fissa limiti rigidi per l’accesso alla detrazione fiscale, anche nel caso di applicazione dell’aliquota del 50 per cento.
Superbonus serramenti e infissi, detrazione al 110 per cento a patto di rispettare dimensione e forma dei componenti sostituiti.
Gli stessi limiti si applicano anche ai fini dell’ecobonus del 50 per cento, la detrazione ordinaria per i lavori di riqualificazione energetica.
Dopo anni di dubbi, l’ENEA traccia i confini e specifica quelli che sono i limiti per beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di sostituzione di serramenti e infissi.
Il chiarimento è informale e, come evidenziato da più testate specializzate, viene fornito dall’assistente virtuale dell’Ente, Virgilio. La posizione presa è innovativa ed estremamente vincolante e, tra l’altro, nella normativa e nella prassi susseguitasi negli anni non vi sono indicazioni specifiche sui limiti relativi agli infissi installati.
Superbonus 110 per infissi e serramenti: limiti rigidi per l’accesso alle detrazioni
Gli interventi su serramenti e infissi, sia se effettuati come lavori trainati ammessi al superbonus del 110 per cento che se relativi all’ecobonus al 50 per cento, devono configurarsi come “sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.
Restano esclusi dall’agevolazione gli infissi connessi alla modifica dimensionale o, anche, allo spostamento delle aperture. In parallelo, non spettano le detrazioni fiscali in caso di realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, tranne che nei casi di demolizione e ricostruzione.
Questa è la risposta che viene fornita dall’assistente virtuale ENEA, Virgilio, il servizio lanciato al fine di fornire informazioni rapide sul superbonus del 110 per cento.
Finestre ed infissi sono agevolabili esclusivamente a patto di rispettare forma e dimensioni del componente sostituito. Sono tollerati scostamenti contenuti, pari al 2 per cento, dovuti a questioni tecniche non eludibili.
Sono queste le indicazioni riportate dal portale dell’Ente Nazionale per l’Efficienza Energetica, che tuttavia non si ritrovano in maniera esplicita all’interno del vademecum relativo all’ecobonus per serramenti e infissi.
- ENEA – vademecum serramenti e infissi
- Guida detrazioni serramenti e infissi (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006) – versione 5 marzo 2021
Serramenti e infissi, deroga al limite dimensionale nel caso di installazione del cappotto termico
La modifica alle dimensioni così come lo spostamento delle aperture in caso di sostituzione di serramenti e infissi è ammessa esclusivamente qualora collegata a motivi tecnici.
Al limite previsto dall’ENEA si deroga quindi anche in caso di contestuale installazione del cappotto termico esterno. In tal caso, si possono:
“modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna.”
Stessa deroga, inoltre, nel caso di contemporanea installazione dell’impianto radiante a pavimento e di modifiche derivanti “esclusivamente” dal suo innalzamento.
Superbonus serramenti e infissi: perché i limiti ENEA non convincono
Pur non essendo stata di fatto formalizzata in un documento ufficiale, l’interpretazione fornita dall’ENEA ha creato non poca confusione tra tecnici e contribuenti interessati ad accedere al superbonus del 110 per cento, così come all’ecobonus al 50 per cento.
Il perché risiede nel fatto che i limiti dimensionali e i vincoli relativi allo spostamento delle aperture non sono indicati in alcuna fonte normativa e, parimenti, la questione non è mai stata affrontata formalmente mediante documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate o del MISE.
Al contrario, basta consultare alcuni dei forum tematici in rete per constatare come, sin dalla data di avvio dell’ecobonus ordinario per serramenti e infissi, la questione sia stata tra le più dibattute.
L’interpretazione restrittiva dell’ENEA non convince. Se si guarda al decreto MISE del 6 agosto 2020, per quel che riguarda gli interventi su finestre ed infissi viene riconosciuta la possibilità di accesso ai bonus fiscali in caso di “sostituzione di elementi esistenti”, senza alcuna limitazione di carattere dimensionale.
Il requisito della sostituzione, che ha da sempre escluso la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali in caso di nuova installazione, è specificato anche nelle guide tematiche dell’Agenzia delle Entrate.
La rilevanza del tema, e la discordanza di pareri, porta alla necessità di un intervento chiarificatore ufficiale, che metta d’accordo ENEA, Agenzia delle Entrate e MISE. Un nuovo ostacolo per l’avvio a pieno regime del superbonus 110 per cento.
Source: informazionefiscale.it
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