Per l’installazione di un ascensore il condominio su può fruire del Superbonus 110%, ma bisogna rispettare alcuni vincoli e requisiti: ecco le regole 2021.
Il 2021 è partito alla grande per il Superbonus in edilizia, tantissimi gli interventi richiesti, soprattutto usufruendo dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta: i numeri si aggirano intorno ai 37.000 dal 15 ottobre – quando le norme sono entrate in piena operatività – al 28 febbraio, per un controvalore di 500 milioni di euro, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate. A dare una spinta decisiva alla fruizione dell’Ecobonus al 110% sono stati anche le novità in Legge di Bilancio 2021 e l’estensione ad un numero maggiore di immobili ed interventi, anche nei condomini. Oltre alla maggioranza ridotta ad 1/3 per poter dare il via libera ai lavori, è ora consentito inserire tra i lavori trainati l’istallazione di ascensori in condomini in cui vivono persone con oltre 65 anni o portatori di handicap.
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Con riferimento a questa seconda opzione, va chiarito che l’installazione di ascensori figura tra i lavori trainati dall’Ecobonus 110% e non dal Sisma Bonus 110%. Questo significa che, per fruire dell’agevolazione maggiorata, devono essere effettuati congiuntamente ai lavori ritenuti trainanti, anche uno de seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- lavori sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La Manovra 2021 (Legge 178/2020, articolo 1, comma 66, lettera d) ha previsto che rientrassero tra quelli trainati da tali tipologie di interventi, anche quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al Dpr917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Si tratta degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità i sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
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Ricordiamo che la stessa Legge di Bilancio ha prorogato il Superbonus 110% al 30 giugno 2022 – ovvero fino alla fine del 2022 se sono stati effettuati i lavori per almeno il 60%, o al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari se il 60% dei lavori sia stata effettuata entro fine 2022 – e che si sta pensando di prorogarlo per tutti fino al 2023 con il Recovery Plan.
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