Si può usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus 110% per un immobile che si vuole demolire e poi ricostruire secondo le normative antisismiche? Lo chiarisce di recente proprio l’Agenzia delle Entrate (attraverso la risposta pubblica n. 423 e la pubblicazione del caso sulla rivista online FiscoOggi.it).
Il caso, più nel dettaglio, è quello di demolizione e ricostruzione di due fabbricati vicini ubicati in zona sismica 2. Dopo il termine dei lavori il risultato sarà un solo edificio più grande (con sagoma e volume diversi dai preesistenti immobili), composto da due unità immobiliari.
Ebbene, il proprietario potrà godere del Superbonus per i lavori antisismici, ma solo alcuni tra gli interventi di ristrutturazione ed energetici potranno essere “trainati”. E soprattutto c’è una distinzione importante da considerare se vengono ampliati i volumi dell’immobile.
Superbonus per ristrutturazione edilizia, attenzione ai volumi
Come abbiamo già chiarito anche in questo approfondimento, se si tratta di interventi “trainanti” il Superbonus al 110% viene sempre riconosciuto per le spese che coprono la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.
E ancora, in base ai chiarimenti della citata circolare n. 24/2020 “spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’ ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380”.
Attenzione però: va fatta una precisazione sulla possibilità di accedere al Superbonus per le spese degli interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e relativi all’incremento di volume dell’immobile.
In questo ultimo e specifico caso, il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha chiarito che “a differenza del ‘Super sismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”.
In sintesi: chi richiede l’agevolazione fiscale dovrà mantenere distinte le fatture relative alle due tipologie di intervento, cioè la ristrutturazione da una parte e l’ampliamento dall’altra. O, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, che potrà a sua volta richiedere all’impresa di costruzione o ristrutturazione.
Source: immobiliare.it
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