I condomini possono aderire alle regole e ai vantaggi del Superbonus 110%, ma solo entro precise condizioni.
Sei un condomino e vuoi sapere come funziona il Superbonus 110% in caso di lavori da approvare da parte di un condominio? Ecco come stanno le cose.
Il Superbonus 110% consiste in un’agevolazione di ambito edilizio che ha registrato un oggettivo successo. Tuttavia, la complessità delle norme che ne contraddistinguono il meccanismo, insieme alle integrazioni normative via via apposte, non rendono facilissimo comprendere i risvolti di tutte le possibili situazioni pratiche.
Di seguito intendiamo rispondere al quesito di un lettore che ci chiede chiarimenti e delucidazioni in merito al rapporto tra adesione al Superbonus e ruolo del condominio. Come funziona in questi casi? Lo spiegheremo nel corso di questo articolo, non prima però di aver dato qualche informazione di carattere generale su questo interessante incentivo.
Superbonus 110%: che cos’è in breve
Il Superbonus 110% è stato previsto dal legislatore per un duplice scopo:
- incentivare i lavori di efficientamento energetico (Super ecobonus);
- incentivare i lavori di adeguamento antisismisco (Super sismabonus).
Svariati gli interventi agevolabili grazie al Superbonus 110%: tra essi abbiamo ad es. l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la realizzazione di interventi per l’isolamento termico dell’edificio (cd. cappotto).
In concreto il beneficio consiste in una detrazione fiscale del 110% che vale sulle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Per la parte di spesa sostenuta quest’anno, la ripartizione è invece in 4 quote annuali.
Come beneficiare dell’agevolazione?
In linea generale, ricordiamo ora quelli che sono i 3 distinti metodi per beneficiare del Superbonus 110%. Ebbene, il beneficiario che commissiona i lavori in ambito edilizio può:
- pagare di tasca propria gli interventi e poi portare tutto in detrazione, pagando dunque meno tasse;
- non pagare nulla attraverso lo sconto in fattura, applicato dall’impresa che ha fatto i lavori sull’intero valore della fattura;
- effettuare la cessione del credito di imposta a terzi.
All’interessato spetta la scelta sulla modalità con cui far valere l’agevolazione in oggetto.
Superbonus 110% e condominio: no all’adesione all’unanimità
All’interno di un condominio è facile entrare in discussione e non riuscire ad accordarsi su vari interventi, specialmente se si tratta di lavori che comportano spese di una certa consistenza. Potrà sembrare strano, ma anche quando si tratta di beneficiare di agevolazioni ad hoc, i condomini non di rado non riescono ad accordarsi all’unanimità.
Proprio per questo appare opportuno parlare dei rapporti tra Superbonus e iniziativa del condominio in proposito, rilevando anzitutto che ogni proprietario può liberamente opporsi allo sfruttamento del Superbonus 110%.
Tutti coloro che, vivendo in un condominio, si chiedono entro che margini è possibile aderire a questa agevolazione di ambito edilizio, debbono tener ben presente quanto segue. Ebbene, il legislatore – essendo ben consapevole della non remota possibilità che non tutti i condomini siano d’accordo sul Superbonus – ha indicato che l’adesione del condominio al beneficio in oggetto possa essere deliberata non all’unanimità, ma a maggioranza.
Tuttavia è anche vero che, come tra poco vedremo, se un solo proprietario dice no al Superbonus potrebbero verificarsi dei problemi per quanto riguarda l’attuazione pratica del meccanismo.
Qual è la maggioranza richiesta?
Ci si potrebbe a questo punto chiedere quali maggioranze servono in condominio per varare gli interventi con il Superbonus. Ebbene, su questo piano non vi sono particolari dubbi, giacché le decisioni dell’assemblea del condominio aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi che fanno parte del Superbonus 110%, sono valide alle due condizioni che seguono:
- devono essere approvate con un numero di voti che sia pari alla maggioranza degli intervenuti nell’assemblea condominiale;
- devono essere approvate da un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Occorre dunque il requisito minimo dei 333 millesimi. Lo ribadiamo: non è necessario che tutti gli intervenuti esprimano parere favorevole e aderiscano al Superbonus 110%.
Superbonus 110%: cosa succede se qualcuno non è d’accordo?
Lo abbiamo appena ricordato: siccome basta la maggioranza e non serve l’unanimità, i condomini favorevoli potranno svolgere i lavori anche laddove uno o più condomini si siano opposti.
Tuttavia c’è un importante limite: se il condomino contrario – o i condomini contrari – esprime una maggioranza millesimale maggiore di quella dei favorevoli, la delibera non è valida e dunque non può essere attuata.
Facendo un esempio pratico, se i favorevoli costituiscono 350 millesimi mentre i dissenzienti, pur essendo la minoranza degli intervenuti in assemblea, ne rappresentano di più (ad es. i restanti 650 millesimi), la delibera potrebbe essere annullata entro 30 giorni.
Attenzione però: la delibera può essere bloccata solo se il voto contrario – o i voti contrari – sono manifestati in assemblea. Ciò vuol dire che chi non è d’accordo deve manifestarlo espressamente in assemblea con gli altri condomini. Pertanto, ai contrari all’adesione al Superbonus 110% non sarà sufficiente astenersi dal voto o non andare all’assemblea: dovranno presentarsi alla riunione esprimendo la loro contrarietà.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
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