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Superbonus 110% per rischio sismico, in quali casi si può richiedere – Immobiliare.it News

Chi compra una casa antisismica, demolita e ricostruita, può comunque beneficiare del Superbonus. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.494 del 20 luglio 2021.

Il quesito era stato sollevato dal caso di una società che il 1° settembre 2020 aveva acquistato una parte di unità immobiliare demolita e ricostruita, con anche un ampliamento rispetto alla metratura precedente. L’acquirente potrà usufruire della detrazione del 110%, perché non rileva il fatto che l’asseverazione del progettista per la riduzione del rischio sismico e l’attestazione del direttore dei lavori siano state predisposte sulla base del decreto n. 58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo perché non va attestata la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Cosa dice la normativa

L’articolo 16, comma 1, del Decreto legge n.63 del 2013 prevede infatti una detrazione per chi acquista unità immobiliari da imprese che hanno realizzato interventi di ristrutturazione, proprio tramite demolizione e ricostruzione ed eventualmente anche con variazione volumetrica, che hanno permesso di ridurre il rischio sismico. Le imprese, però, devono provvedere a vendere l’immobile entro i 18 mesi successivi alla conclusione dei lavori.

Inoltre, agli acquirenti
delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista per le spese
sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.

Il caso analizzato

Nell’esempio posto all’attenzione dell’Agenzia ci si interrogava sulla possibilità di applicare questo beneficio anche quando l’attestazione di riduzione del rischio sismico era stata eseguita in base al decreto precedente e su modello del 2017, sebbene l’acquisto fosse avvenuto nel 2020.

La detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari che sono ubicate nelle zone antisismiche 2 e 3, che sono state oggetto di interventi con procedure di autorizzazione emesse tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019. Questo anche nel caso in cui l’asseverazione del rischio non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abitativo. L’adempimento, però, deve avvenire entro la data del rogito.

L’accesso al Superbonus 110%

L’agevolazione prevista dal decreto del 2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare e non alle spese che l’impresa ha sostenuto per gli interventi. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non va attestata per il Superbonus la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Gli acquirenti delle case antisismiche potranno beneficiare del Superbonus anche se l’asseverazione è stata predisposta in base al modello precedente.

di Giulia Dallagiovanna

Source: immobiliare.it

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