Superbonus, regole più semplici. Addio all’attestazione di stato legittimo, basterà la Cila, la dichiarazione di avvio lavori asseverata. La semplificazione del Superbonus, a favore soprattutto dei condomini rimasti finora nella gran parte dei casi bloccati nell’avvio di lavori, è arrivata, in attesa dell’agognata proroga al 2023, promessa nella prossima legge di Bilancio. Lo snellimento dovrebbe permettere, nelle intenzioni del governo, di superare gli ostacoli, accelerare i lavori e risparmiare denaro.
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Come funziona. Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (ma c’è in vista una proroga), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Lo sconto in fattura. E’ prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Gli interventi agevolabili. Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati. Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le novità. Secondo quanto previsto nel decreto Recovery appena approvato dal governo, i lavori di ristrutturazione agevolati al 110% – a meno che non comportino demolizione e ricostruzione – potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (la Cila appunto). Non dovrà più essere presentato lo “stato legittimo”, cioè la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Questo solo però ai fini del Superbonus. Il decreto precisa infatti che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento». In pratica, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.
La semplificazione. Secondo le stime del ministero della Pubblica amministrazione, le nuove regole permetteranno una netta accelerazione che permetterà di risparmiare in media 3 mesi di tempo e complessivamente 110 milioni di euro. Gli eccessivi adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, hanno infatti frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini, limitando la portata stessa dell’agevolazione. Malgrado l’ampia richiesta, i cantieri, come sottolinea Confedilizia, sono rimasti «fermi al palo», tanto che secondo il ministero a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande, di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome.
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Le barriere architettoniche. Tra le novità introdotte nel decreto c’è anche la possibilità di usufruire del maxi bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche non solo a favore dei disabili, ma anche degli ultra sessantacinquenni. La condizione per ottenere l’agevolazione è però che i lavori di rimozione degli ostacoli, tra cui rientra anche l’installazione di ascensori, siano realizzati insieme ad altri interventi incentivati con il Superbonus.
Bonus anche alle case di cura. Un’altra misura del tutto nuova, ma oggetto di continui tira e molla, riguarda case di cura, ospedali, collegi e convitti, ospizi, conventi e seminari, oltre che le caserme. I lavori realizzati su questi immobili potranno sfruttare il 110%, a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
No agli hotel. L’estensione era inizialmente prevista anche per alberghi e pensioni che invece – a causa dei costi troppo alti – sono rimasti all’asciutto, nonostante il periodo di crisi attraversato durante la pandemia.
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Source: ilmessaggero.it
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