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Superbonus 110%, pochi cantieri nelle aeree comuni condominiali – Fortune Italia

Il superbonus 110% è una misura che offre degli indubbi vantaggi ai cittadini che ne possono usufruire. Tuttavia, tra la complessa normativa e la lunghezza delle procedure, nelle aree comuni dei condomini sembrerebbe non aver avuto un forte impatto. Lo confermano i dati forniti dall’Enea, secondo il Ceo di Condominio Chiaro, Emilio Giffi. Su un totale di circa 7.000 pratiche di accesso all’ecobonus presentate, sono 6.512 i lavori effettivamente iniziati. Ma di questi, solo 530, l’8% circa, sono stati avviati per le aree comuni condominiali.

“Il superbonus 110%, anche se con tante difficoltà, ha avuto un alto gradimento tra le persone e sta dando anche molto lavoro all’Agenzia delle Entrate per fornire molti chiarimenti su tanti dubbi causati da lacune legislative di una norma comunque molto complessa”, spiega Giffi di Condominio Chiaro, che si occupa di gestione dei condomini in modo trasparente.

Nel dettaglio, quali possono essere i motivi che non rendono agile l’accesso al superbonus 110% per chi vuole ristrutturare aree condominiali comuni?

Il bonus può essere richiesto su qualunque tipo di edificio che sia un condominio o un’abitazione privata, l’importante è che più del 50% della superficie sia adibita ad uso residenziale, ovvero ad abitazione. In più non deve essere un’abitazione di lusso o di categoria catastale A1.

La legge divide gli interventi di ristrutturazione ammessi al bonus in due categorie. Gli interventi ‘trainanti’ e gli interventi ‘trainati’. Per poter ottenere il bonus, è necessario realizzare almeno un intervento ‘trainante’. Sono principalmente due. Il primo, realizzare il cappotto termico per almeno il 25% dell’intera superficie coprente le zone abitate. Quindi sono escluse la parti di muro che si riferiscono ad androni di scale, garage, cantine e simili.

La sostituzione della caldaia è il secondo. Resta comunque necessario che uno di questi due interventi porti ad un risparmio di due classi energetiche, cioè quelle che si stabiliscono elaborando l’Attestazione della prestazione energetica (Ape).

Solo se è possibile realizzare almeno uno di questi due interventi, allora si può procedere con gli interventi ‘trainati’. Alcuni esempi: l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. O ancora, le colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Ma il superbonus110% come funziona? Se facendo i lavori si raggiunge la cifra di 100.000 euro, lo stato riconosce un credito d’imposta di 110.000 euro. Il beneficiario può scegliere se pagare i 100.000 euro e detrarsi 110.000 euro in rate costanti, oppure cedere il credito a terzi, ad esempio una banca, che pagherà i 100.000 ed acquisirà il credito di 110.000 euro.

Attualmente in Parlamento si sta discutendo anche di una modifica della normativa, uniformandola con tutte le altre agevolazioni fiscali riguardanti sempre gli immobili. Pensiamo ad esempio al bonus ristrutturazioni o al bonus facciate, che ad oggi hanno aliquote di detrazioni differenti. Inoltre, si sta valutando, anche, di creare un’aliquota unica al 75% oltre a uno snellimento delle procedure di cessione del credito.

Tuttavia, secondo Giffi nei documenti di lavori parlamentari “sembra che almeno inizialmente l’ecobonus non sarà interessato alla riduzione di aliquota dal 110% al 75%, ma anzi vi sia la volontà di prorogare ulteriormente la data di scadenza dal 31/12/2022 al 31/12/2023. Proroga che tutti auspichiamo arrivi il prima possibile insieme allo snellimento di alcune procedure”.

Infatti, “il superbonus 110% rappresenta una misura ormai indispensabile per poter realizzare un progetto ampio di sostenibilità e di messa in sicurezza degli edifici delle nostre città”, conclude il Ceo di Condomio Chiaro.

Source: fortuneita.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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