In merito alle problematiche connesse al Superbonus 110%, l’On. Gian Mario Fragomeli (PD) ha presentato il 18 giugno 2021 in commissione della Camera l’interrogazione a risposta n. 5-06256, rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze.
FRAGOMELI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione del 110 per cento, cosiddetto Superbonus, sulle spese relative a interventi di efficienza energetica e antisismici; il successivo articolo 121 ha previsto la fruizione di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d’imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni sulla cedibilità dei crediti;
la legge di bilancio 2021, ha modificato tale disciplina, introducendo, tra l’altro, la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 e l’inclusione, tra i beneficiari dell’agevolazione, dei soggetti privati, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nonostante gli interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle entrate, anche a seguito delle modifiche normative susseguitesi, vi sarebbero ancora molti dubbi interpretativi che ne rallentano l’applicazione;
in particolare, non appare chiaro, a giudizio degli interroganti, se nella fattispecie di fabbricato di unico proprietario composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica, sia possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo ammissibile, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8;
inoltre, il comma 1, lettera a), dell’articolo 119 prevede la detrazione per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell’Agenzia ai punti 4.1.1 D e 4.4.4 D, non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture, non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrano nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al citato comma 1 lettera a) dell’articolo 119;
il cosiddetto «decreto semplificazioni», di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha introdotto, all’articolo 33, ulteriori semplificazioni in vigore dal 1° giugno; in particolare, per la realizzazione degli interventi sarà necessaria la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e non più l’attestazione dello stato legittimo degli immobili; inoltre, la detrazione è riconosciuta anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente a interventi antisismici e si estende, altresì, alle onlus la possibilità di avvalersi dell’agevolazione per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi);
non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se sia possibile fruire della detrazione per i lavori in un immobile classificato nel gruppo B, la cui destinazione d’uso abitativo finale è dichiarata mediante provvedimento amministrativo che ne autorizza i lavori –:
se intenda fornire i necessari chiarimenti in relazione alle problematiche espresse in premessa.
(5-06256)
Source: casaeclima.com
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.