Con Nota del 21 ottobre l’ENEA afferma che “Si informano i professionisti che l’inclusione dei prodotti per l’edilizia nel prezzario delle DEI non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile, compresa la rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Ecobonus) ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus”.
Conformità dei prodotti per il superbonus 110%: il compito dei professionisti
Enea, con questa nota del 21 ottobre chiarisce che la congruità dei prezzi e la verifica dei parametri tecnici degli interventi seguono due strade parallele.
Attenzione, pertanto, al fatto che sarà compito dei professionisti, in fase di composizione delle asseverazioni, «acquisire la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati».
Il prezzario Dei è una delle fonti ufficiali, insieme ai prezzari regionali, ai quali la norma agevolativa fa riferimento per la verifica della congruità delle spese effettuate nell’ambito degli interventi del superbonus 110%
In particolare, i prezzari DEI sono 6 e ognuno è dedicato a una specifica tipologia di lavori
- Impianti Tecnologici,
- Nuove Costruzioni,
- Recupero Ristrutturazione Maniutenzione,
- Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente,
- Impianti Elettrici,
- Architettura Interior Design
Ogni sezione è aggiornata ogni 6 mesi.
L’aggiornamento semestrale è necessario per seguire l’evoluzione dei prezzi soggetti a variazioni per aumenti delle materie prime, di particolari condizioni di mercato, di particolari contingenze normative o fiscali, oltre che conoscere nuovi materiali e nuove voci di opere compiute.
Conformità dei prodotti per il superbonus 110%: i suggerimenti dell’ENEA
La nota specifica che in materia di isolamento
- il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946,
- i valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) vanno, invece, desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
In questo contesto, i prodotti da costruzione devono essere messi in commercio «nell’osservanza del regolamento (Ue) N. 305/2011». Questo regolamento, quando un prodotto da costruzione rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura Ce.
Source: fiscoetasse.com
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