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Superbonus 110%: progettazione riservata ai professionisti – Lavori Pubblici

Hanno fatto molto discutere le ultime risposte rese dall’Agenzia
delle Entrate in riferimento al superbonus 110% e all’attività
fornita dai General Contractor.

Superbonus 110% e General Contractor

In particolare, con le risposte n.
254/2021
e n.
261/2021
, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente
chiarito che il General Contractor, figura prevista nel nostro
ordinamento all’interno del Codice dei contratti, può operare anche
nel mercato privato, occupandosi delle attività connesse alle
detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio.

Tale possibilità non deve però comportare costi aggiuntivi oltre
a quelli previsti dalla normativa. O meglio, tutte le spese di “coordinamento” rese dal General Contractor non possono essere
portate in detrazione perché non “direttamente” imputabili alla
realizzazione dell’intervento.

Il General Contractor e i servizi di progettazione

Ciò su cui, però, si è interrogato il settore delle costruzioni
riguarda la possibilità per i General Contractor di offrire
direttamente servizi di progettazione relativi alle pratiche
connesse al superbonus, come ad esempio:

  • il coordinamento in materia di sicurezza;
  • la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
  • la direzione dei lavori e contabilità dell’opera;
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e la
    corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
    che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
    detrazione d’imposta;
  • l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.

Prestazioni riservate alle professioni del settore
ordinistico

Tutte attività riservate a professioni regolamentate dal sistema
ordinistico e su cui l’Agenzia delle Entrate non è entrata nel
merito. Ho, dunque, intervistato il Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Palermo al quale ho anche chiesto un
parere sulle attuali detrazioni fiscali del 110% e sulla necessità
di proroga.

D. Presidente Di Dio nell’ultimo anno si fa un
gran parlare delle detrazioni fiscali del 110% e della loro proroga
al 2023. Che idea si è fatto di questa detrazione? Pensa sia
corretta una proroga?

R. Le agevolazioni al 110 sono una grande
occasione per fare ripartire il mercato e creare un volano che
interessa tante attività e non solo l’edilizia. Come è chiaro, il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilianza (PNRR) ha confermato le
proroghe già previste dalla Legge di Bilancio 2021 ma è auspicabile
non solo una proroga per questa agevolazione ma una riforma più
articolata delle disposizioni fiscali in edilizia e di tutte le
norme correlate. Occorre regolamentare il settore creando
interventi agevolati in un unico sistema che a fronte delle
agevolazioni garantisca un effettiva riqualificazione energetica e
strutturale degli edifici pubblici e privati.

D. Entriamo al vero cuore del problema: i
General Contractor. Sono delle figure previste negli appalti
pubblici, che negli ultimi tempi si stanno proponendo come
interlocutori unici per gli interventi che accedono al superbonus
110%. L’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che non è possibile
portare in detrazione i costi di regia e di coordinamento dei
General Contractor. Restano alcuni dubbi sulla possibilità
normativa di “rivendere” le prestazioni professionali. Alcune delle
attività professionali previste per il superbonus sono infatti
riservate ai professionisti iscritti all’ordine professionale, in
taluni casi (sicurezza) in possesso di specifica abilitazione. Ci
può chiarire meglio chi può erogare questa prestazioni
professionali?

R. La normativa prevede che solo alcuni
soggetti possano erogare prestazioni riservate alle professioni
regolamentate. Sono previste diverse modalità per l’esercizio delle
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico
(architetti, ingegneri, ecc.), secondo i modelli societari di cui
ai titoli V e VI del libro V del codice civile. Modalità che devono
seguire anche i General Contractor. Tutte le imprese che fanno
appalti integrati possono farlo solo se nel loro statuto possono
fornire servizi di ingegneria. Le imprese che fanno solo
costruzione possono agire solo per delega e nominare i
professionisti indicati che svolgeranno le attività di
progettazione sotto la loro responsabilità. In ogni caso, come
indicato dai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, i
General Contractor non possono inserire nei conteggi agevolati
nessuna spesa per attività di coordinamento in quanto non previste
nei decreti attuativi oggi vigenti.

Ringrazio il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri per il
prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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