Dal superbonus 110% al superbonus
65% che di super avrà anche il nome ma non certo
l’aliquota fiscale meno generosa e più sostenibile per le casse
dello Stato.
Superbonus 110%: tutte le modifiche al Decreto Rilancio
Ormai è partito il conto alla rovescia e dopo l’approvazione
della
prima bozza di disegno di legge di Bilancio 2022, si attende “solo” che il Parlamento definisca le modifiche che saranno
apportate all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77.
Un articolo che ha fatto entrare nel vocabolario quotidiano, non
con poche difficoltà, la parola “superbonus 110“.
Tanto che non è strano ascoltare in bar, in pizzeria o in sala
d’attesa discussioni che riguardano queste detrazioni
fiscali.
L’art. 119 del Decreto Rilancio è stato modificato ad oggi:
E solo con le ultime modifiche del Decreto
Semplificazioni-bis il superbonus 110% ha finalmente
intrapreso (con oltre un anno di ritardo) quel percorso
virtuoso di riqualificazione del parco immobiliare che tutti si
attendevano fin dall’inizio.
Superbonus 110%: le modifiche in Legge di Bilancio 2022
Come detto, il Consiglio dei Ministri ha
approvato solo una bozza che dovrà ancora essere rimaneggiata dal
Parlamento. E sui contenuti delle modifiche all’articolo 119 sono
forti le pressioni di tutti gli attori coinvolti che chiedono un
ripensamento su molte decisioni.
Ricordiamo, infatti, che il ddl di Bilancio non prevede solo le
tanto richieste proroghe, ma modifica sostanzialmente i contenuti
dell’art. 119 rendendolo in molti casi
inutilizzabile o poco
appetibile.
Come già fatto con la legge di Bilancio 2021 e con il D.L. n.
59/2021, vengono previste proroghe sulla base dei soggetti
beneficiari.
Le proroghe previste per gli IACP vengono
estese anche alle cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Per
questi soggetti è prevista una proroga al 30 giugno 2023 con
possibilità, se a questa data è stato raggiunto almeno il 60% del
SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023;
Esteso l’orizzonte previsto per l’intervento trainato (da
ecobonus e sismabonus) di istallazione di impianti
fotovoltaici e sistemi di accumulo che
potranno essere portante in detrazione fino al 30 giugno 2022.
La modifica più importante e che sta facendo tanto discutere
riguarda le persone fisiche e gli interventi dalle persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari (ovvero
quelli che hanno trainato il superbonus almeno fino al Decreto
Semplificazioni-bis).
Viene, infatti, previsto un doppio paletto per la proroga al 31
dicembre 2022 nel caso di edifici unifamiliari che potranno
accedere solo:
- se al 30 settembre 2021 è stata già inviata la comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA) o avviato il percorso per
l’acquisizione del titolo abilitativo; - oppure per gli interventi effettuati su unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, da chi ha un ISEE non superiore a
25.000 euro annui.
Superbonus 110%: la riduzione progressiva per i condomini e i
plurifamiliari
Altra importante modifica accoglie la richiesta di avere un
orizzonte temporale più ampio. Per condomini ed edifici
plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da unico proprietario o in
comproprietà tra più persone fisiche, viene previsto un orizzonte
temporale al 2025 ma con una progressiva riduzione dell’aliquota
fiscale:
- resta al 110% fino al 31 dicembre 2023;
- diminuisce al 70% nell’anno 2024;
- diminuisce al 65% nell’anno 2025.
Riduzioni che, di fatto, trasformerebbero il superbonus in bonus
ordinario, come quello previsto per la riqualificazione energetica
(ecobonus), per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e per la
riduzione del rischio sismico (sismabonus). Con l’unica differenza
che per queste tre detrazioni l’orizzonte temporale con la legge di
Bilancio viene esteso al 2024.
Source: lavoripubblici.it
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