

Il decreto legge n 59 ha introdotto novità per quanto riguarda la proroga dei termini per il superbonus 110. Ma queste nuove scadenze riguardano in misure diversa persone fisiche e condomini, con la proroga al 2022 dell’ecobonus 110, e le case popolari, al 2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2021 del decreto relativo a “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilenza e altre misure urgenti per gli investimenti” sono state confermate le proroghe già annunciate per il superbonus al 2023 per le case popolari, e al 2022 per condomini e persone fisiche.
Superbonus 110 proroga 2022
Per quanto riguarda i privati e i condomini si tratta di una proroga al 2022 per il superbonus 110. Ma con un’importante differenza.
Per i lavori eseguiti da privati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari la proroga è al 30 giugno 2022, ma, nel caso in cui, a tale data il 60% dei lavori è stato già realizzato, il termine slitta di sei mesi al 31 dicembre 2022. Nel caso di edifici unifamiliari, il termine per la proroga del superbonus è al 30 giugno 2022.
Nel caso dei condomini non è previsto nessun vincolo legato allo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno e la nuova scadenza del superbonus è quella del 31 dicembre 2022.
Superbonus 110 proroga case popolari
Per quanto riguarda invece le case popolari (IACP), abbiamo una proroga al 30 giugno 2023, e nel caso in cui a tale data lo stato di avanzamento dei lavori è almeno del 60%, il termine fissato per la scadenza dell’ecobonus 110 è quello del 30 giugno 2023.
Source: idealista.it
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