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Superbonus 110%: proroga e modifiche nel disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni – Lavori Pubblici

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre
indizi fanno una prova. E parlando di superbonus
110%
ecco che il quadro si fa sempre più chiaro ed
evidenzia la possibilità che all’interno del tanto chiacchierato
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) che l’Italia dovrà presentare entro il
30 aprile 2021 alla Commissione europea
nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento
per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, non ci
saranno interventi alla normativa che ha previsto le detrazioni
fiscali del 110%.

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: le modiche al Decreto Rilancio

E le tanto richieste proroghe e modifiche alla disciplina
prevista dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio)? al momento sono stati presentati parecchi emendamenti
dal disegno di legge di conversione del
Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41
recante “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19” (c.d. Decreto
Sostegni
).

Emendamenti presentati dalle diverse voci del Senato che partono
da una considerazione di base: pur essendo una norma dalle
potenzialità straordinarie, allo stato attuale risulta poco chiara
la portata applicativa dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e
poco lungimirante l’orizzonte applicativo.

Speciale Superbonus

Orizzonte temporale

La maggior parte degli emendamenti riguarda la data entro la
quale dovranno essere sostenute le spese che vogliono accedere al
bonus 110%. Con proposte (la maggior parte) che parlano di 31
dicembre 2023 e altre che si spingono fino al 2024.

Tutte con una copertura economica che mira a svincolarsi
dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Ricordiamo, infatti, che l’attuale proroga al 2022 prevista dalla
legge 30 dicembre
2020, n. 178
(c.d. Legge di Bilancio
2021
) non ha ancora ricevuta la necessaria approvazione
dell’Europa prevista all’art. 1, comma 74.

Proprio per questo motivo, consapevoli che da una parte questa
proroga potrebbe mai arrivare (primo indizio) e che nel PNRR messo
a punto dal Governo ancora non si sa nulla (secondo indizio), ecco
che la proroga potrebbe arrivare nella Legge di conversione del
Decreto Sostegni. Bypassando il Governo e l’Europa.

Le proposte di modifica

Gli emendamenti, come detto, non mirano solo ad estendere
l’orizzonte temporale. Si parla anche di tante piccole modifiche
che avrebbero lo scopo di estendere i benefici fiscali del
superbonus e risolvere alcune delle problematiche legate alla
verifica di conformità urbanistica-edilizia.

Sull’intervento di isolamento termico a cappotto previsto
all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio si propone “‘Per gli edifici che presentano un’elevata superficie
finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta
anche agli interventi che raggiungono un’incidenza inferiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati
contestualmente alla sostituzione di infissi con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell’intero
edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di
trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1
dell’Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 6 agosto 2020
“.

Altra interessante proposta è quella di ampliare gli
interventi trainati di ecobonus
a:

  • interventi di installazione di impianti di aerazione e
    ventilazione meccanica controllata con recupero di calore fino a un
    ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità
    abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica
    dell’impianto sostituito ove presente;
  • interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica,
    inclusi l’installazione di impianti di captazione delle acque, il
    recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche
    alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul
    sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e
    la separazione delle acque di prima pioggia. Fino a un ammontare
    complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio,
    incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
    dell’impianto sostituito ove presente;
  • interventi di bonifica dall’amianto fino a un ammontare
    complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;
  • interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di
    edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
    impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione
    di coperture a verde e di giardini pensili;
  • realizzazione di opere e interventi per posteggio delle
    biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni
    condominiali, ad esclusione delle rastrelliere, fino a un ammontare
    di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale.

Estensione del superbonus alle diagnosi energetiche e verifiche
sismiche anche in assenza di interventi

Viene proposto di estendere il superbonus alle spese sostenute
per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche
con relativo computo metrico, effettuate per consentire la
progettazione degli interventi di efficientamento energetico e
antisismici, nonché le spese per le attività svolte
dall’amministratore del condominio in riferimento agli interventi
di cui al presente articolo, per l’importo deliberato
dall’assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del
condominio medesimo. La detrazione verrebbe riconosciuta anche nei
casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime
diagnosi non si proceda all’esecuzione degli interventi, nel limite
di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun
edificio.

Coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale

Viene richiesto di far rientrare nel superbonus (e questo crea
il dubbio che non lo siano) anche gli interventi per la
coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale
disperdenti verso l’esterno se confinanti con locali
riscaldati.

Modifiche dimensionali degli infissi

Modifica importante riguarda l’intervento trainato di
sostituzione degli infissi per il quale si richiede che possa
rientrare nella disciplina agevolativa anche se comportino
modifiche dimensionali fino al 10% di superficie in aumento o, nel
caso di interventi di demolizione e ricostruzione del 20% della
somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.

Asseverazione conformità edifici plurifamiliari

Modifiche importanti riguardano l’ormai noto art. 119, comma
13-ter del Decreto Rilancio sugli accertamenti dei tecnici e dei
SUE sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari. Si propone di
inseguire alla fine il seguente periodo:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano
ai fini dell’attestazione di conformità dello stato legittimo delle
parti comuni dell’immobile, gli elementi delle singole unità
immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali
sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui
superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per
gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6
agosto 1967, n. 765, riscontrata l’assenza della documentazione e
delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo
dell’immobile o dell’unità immobiliare di cui al medesimo articolo
9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, l’asseverazione attesta che l’opera risulta ultimata entro
tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare
sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi
agevolati sulle singole unità immobiliari
“.

Cappotto termico con CILA

Viene anche proposto che gli interventi di cui all’art. 119,
comma 1, lettera a) del Decreti Rilancio (isolamento termico a
cappotto) siano riconducibili agli interventi di manutenzione
straordinaria e realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Regolarizzazioni errori documentali

Altra proposta richiesta a gran voce riguarda la possibilità di
sanare eventuali errori documentali. Qualora in sede di controllo
venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale,
l’Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto
l’asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale
integrare o regolarizzare l’asseverazione resa, a pena decadenza
dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il
professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si
applicano le sanzioni.

Verifica di regolarità e stato legittimo

Considerate le difficoltà (dovute anche alla pandemia in corso)
per i tecnici di reperire la documentazione necessaria sia per
avviare i lavori che per sanare eventuali abusi, viene fatta una
doppia proposta:

  • entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono
    consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio
    l’acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la
    verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere al
    superbonus;
  • in deroga agli articoli 3, comma 2 e 49 del Testo unico
    edilizia, in caso di difformità tra il progetto originario
    e lo stato di fatto
    a causa della mancata presentazione
    delle varianti al progetto originario e nel caso di unità
    immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità
    può essere sanata
    , fatta salva la sanzione prevista
    dall’Amministrazione comunale, tramite una CILA in
    sanatoria
    fino ad un massimo del 20% della superficie
    della singola unità immobiliare.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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