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Superbonus 110% prorogato/ Accesso al bonus fino al 31 dicembre ma ci sono vincoli – Il Sussidiario.net

Il superbonus 110% è stato prorogato. Chi ha intenzione di ristrutturare casa avrà tempo fino al 31 dicembre prossimo, ma ci sono vincoli: i lavori dovranno essere stati completati almeno per il 30% entro il 30 giugno. La proroga è stata stabilita sulle villette unifamiliari. L’allungamento delle tempistiche sarà inserito nel primo provvedimento che verrà pubblicato successivamente all’approvazione del DEF, ovvero il Documento di economia e finanza. Come spiega ItaliaOggi, si tratta di un’anticipazione arrivata dal sottosegretario all’Economia Federico Freni. Il politico ha annunciato la misura nel corso dell’interrogazione di Alberto Gusmeroli della Lega in commissione finanza, per ciò che concerne appunto le detrazioni del 110%.

Secondo la nuova proroga che verrà inserita nel DEF, si potrà dunque accedere alle detrazioni del Superbonus 110% fino al 31 dicembre prossimo. Gli interventi sulle villette unifamiliari dovranno però aver raggiunto uno stato di avanzamento al 30% entro il 30 di giugno.

Superbonus 110% prorogato: cosa prevede la misura

Il Superbonus 110% era stato inserito nella legge di Bilancio del dicembre scorso. Il dl 34/2020 inizialmente prevedeva che le spesse dovessero essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022” ma ora si parla appunto di una proroga. Come ha stabilito la Legge di Bilancio, il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 31 febbraio 2025.

Vediamo cosa prevede nel dettaglio il bonus: “Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo“.

 

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