Il Decreto Legge n 59 pubblicato in GU n 108 del 7 maggio 2021 reca importanti novità sul Superbonus 110% frammentando le proroghe e le scadenze del superbonus 110% non certo seguendo la strada della semplificazione che era stata auspicata dallo stesso Governo.
In particolare, con l’art 3 si va a modificare l’art 119 del DL n 34/2020 con proroghe per il superbonus fino al 2023 per IACP, condomini e persone fisiche.
Superbonus e IACP
Nel dettaglio, il comma 3-bis, prevede che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), ovvero effettuati da:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
- nonche’ gli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti istituti,
- istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
le disposizioni riguardanti la detrazione fiscale (dei commi da 1 a 3 dell’art 119) si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico degli IACP, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023: Sostanzialmente si è ottenuta una proroga di 6 mesi rispetto alla normativa precedente che consentiva la proroga al 30 giugno 2023 solo nel caso di SAL del 60% (ora invece il termine è prorogato senza condizioni).
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Superbonus prorogato con stati di avanzamento per persone fisiche e IACP
In virtu’ delle modifiche apportate dal decreto 59/2021 al comma 8-bis dell’art 119 del DL n 34/2020 si hanno le seguenti nuove scadenze:
- Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (ossia dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arte o professione), con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta’ da piu’ persone fisiche. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Il nuovo comma specifica soltanto che la norma si applica alle persone fisiche per le quali restano invariati i requisiti che prima si applicavano anche ai condomini.
- Per gli interventi effettuati dai condomini (di cui al comma 9, lettera a)), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Con il nuovo periodo viene aggiunta una ulteriore specificazione per i condomini ai quali la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 senza il riferimento al SAL (stato avanzamento lavori) del 60%. Le modifiche consistono pertanto nel riconoscere la detrazione sino al 31 dicembre 2022 alle persone fisiche con lo stato avanzamento lavori, ai condomini in ogni caso senza riferimento al SAL.
- L’ultimo periodo del comma 8 bis prevede che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), ossia gli IACP e altri istituti come sopra indicati, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Ossia per gli IACP spetta una proroga al 31 dicembre 2023 rispetto alla precedente norma che fissava la data al 30 giugno 2023.
In allegato l’art 119 del DL 34/2020 con i riferimenti della norma in vigore fino al 7 maggio e di quella in vigore dall’8 maggio 2021.
Source: fiscoetasse.com
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