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Superbonus 110, proroghe, scadenze e cessione del credito: tutto quello che c’è da sapere – la Repubblica

Superbonus 110, proroghe, scadenze e cessione del credito: tutto quello che c'è da sapere - la Repubblica

Con il via libera in commissione alla Camera al decreto aiuti, arriva l’ennesima giravolta intorno al Superbonus. L’ultima novità, frutto di una mediazione tra il governo e i partiti che spingono perché la misura sia rilanciata (M5s in testa), è l’ampliamento della platea alla quale le banche possono cedere i pacchetti di crediti fiscali che nascono dai lavori edilizi e contribuenti o imprese (attraverso lo sconto in fattura) girano agli istituti in modo da monetizzarli subito.

Superbonus, le ultime modifiche

La modifica, una volta andata in porto (il testo deve esser convertito entro il 16 luglio), consentirà di vendere i pacchetti non solo ai clienti “professionali” delle banche (quindi grandi imprese) ma a praticamente tutte le Partite Iva.

L’obiettivo è rimettere in moto un meccanismo che, tra frequentissimi cambi di normativa, si è bloccato.

Le critiche al Superbonus 110: che problemi ha creato

I problemi sono ormai noti. Il governo Draghi non vede di buon occhio la misura: costa molto (sono già stati prenotate detrazioni per quasi 34 miliardi, oltre l’impegno finanziario previsto da qui al 2036), ha generato frodi colossali (oltre 5 miliardi di crediti bloccati dalla Gdf, ma principalmente sul bonus facciate), è imputato di aver fatto salire i prezzi (in tandem con l’accelerazione generalizzata delle materie prime).

Dall’altra parte, però, si sostiene che ha rilanciato un settore fondamentale per l’economia, che contribuisce a raggiungere gli obiettivi europei su clima ed emissioni. E soprattutto si lamenta che i continui stop&go hanno lasciato il cerino in mano a migliaia di imprese (47mila, dice la Confartigianato) che ora hanno in pancia crediti che non riescono a vendere, col rischio di restare senza liquidità e quindi saltare.

Superbonus 110, cosa chiedevano i partiti

Per questo i partiti volevano di più: una proroga per alcune tipologie d’interventi. Che però il governo non è stato disposto a concedere.  La sensazione è che, con la legge di Bilancio da discutere in clima elettorale, la partita non sia finita qui. 


I lettori di Repubblica possono rimanere aggiornati sull’evoluzione del quadro politico e normativo, rivolgendo le loro domande direttamente al canale dell’esperto dedicato al Superbonus. Qui di seguito una selezione di quesiti.

Superbonus in condominio, ci sono più rischi oggi a dare il via ai lavori?

Nel mio condominio si è creata la maggioranza di legge per procedere con il Superbonus, ma l’amministratore correttamente ci ha messo in guardia dai rischi della cessione del credito e da tutto il resto. Noi siamo gli unici contrari ai lavori, su sette proprietari: ma cosa succede se non accettiamo la cessione del credito? Dobbiamo operare noi la detrazione? E, soprattutto, che strumenti ci sono per opporsi fondatamente? I condomini favorevoli hanno subordinato l’approvazione dei lavori alla stipula di un’assicurazone che copra i rischi delle eventuali sanzioni ed interessi in caso di verifica sfavorevole da parte dell’Agenzia delle entrate ed i rischi derivanti dalla cessione del credito. Esiste “in natura” una tale polizza? Ha senso stipularla? Ultimo quesito: si può procedere ai lavori senza avere ancora elaborato la attestazione di conformità urbanistica dell’intero condominio? Sostanzialmente non vorrei impugnare le delibere assembleari in giudizio, ma spero che le mille difficoltà normative e finanziarie congiunturali possano far propendere per il congelamento della procedura…Ritengo, infatti, che se, sino ad ora, il condominio non abbia proceduto, ora sarebbe ancora più rischioso (rialzo tassi di interesse, cessione dei crediti, ditte già oltre la capienza fiscale…).

Con le nuove norme introdotte con la conversione in legge del decreto Sostegni-ter, per tutti gli appalti di importo superiore ai 516.000 euro relativi ad interventi per i quali si ha diritto ai bonus fiscali è obbligatorio, a partire dal gennaio 2013, rivolgersi esclusivamente a imprese dotate della decrtificazione Soa. La certificazione in questione serve ad attestare che l’impresa ha le risorse economiche, le compenze tecniche, l’esperienza e i beni materiali necessari per far fronte ai lavori previsti nello specifico contratto di appalto che andrà a sottoscrivere. La certificazione è possibile anche quando più imprese con competenze diverse si associano tra loro, creando così un gruppo nel quale sono presenti imprese edili, altre specializzate nei serramenti, aziende del settore fotovoltaico e del settore termotecnico. L’obiettivo di questa misura, in sostanza, è quello di evitare che imprese senza i mezzi economici e tecnici necessari possano sosttoscrivere appalti di importo consistente mettendo poi in difficoltà i committenti lascindo i lavori a metà per impossibilità a completari. L’obbligo di rivolgersi solo ad imprese con certificazione Soa, come detto, va in vigore dal 1° gennaio 2023, ma nulla vieta all’amministratore di rivolgersi fin da subito alle imprese qualificate per avere maggiori tutele relativamente ad eventuali difficoltà nella cessione dei crediti dato che le imprese di maggiori dimensioni hanno sicuramente meno problemi ad utilizzare i crediti in compensazione piuttosto che effettuare la cessione a loro volta.  Esistono comunque sul mercato assicurazioni che tutelano dal rischio di perdita delle agevolazioni fiscali, che possono facilmente essere sottoscritte. Quanto alla possibilità di non aderire alla cessione del credito,  ovviamente si dovrà far fronte alle spese dovute in base alla propria quota millesimale, e poi procedere in autonomia con la detrazione o con la cessione. Infine a partire dal 9 agosto 2021, con l’entrata in vigore della nuova Cilas, non è più richiesta alcuna regolarità urbanistica dell’edificio, ma solo l’attestazione che sia stato realizzato sulla base  di una regolare licenza edilizia.

Superbonus, il nuovo prezzario cambia le regole per le asseverazioni?

La risposta n.5 delle recenti faq Enea, dice che l’importo massimo asseverabile è il minore tra la soluzione a ‘prezziario’ (controllo 1) e il calcolo su base allegato A (controllo 2), quindi si possono verificare due condizioni: è minore voce a prezziario e quindi non posso beneficiare dell aumento dei prezzi singoli del listino A; è minore il conteggio con listino A e quindi mi si abbassa ulteriormente la soglia massima dei prezzi; letta così il nuovo decreto Mite può solo peggiorare la situazione. Come va letta la nuova proposta?

L’elenco dei beni compresi nel decreto del Ministero della transizione ecologica che fissa i prezzi  massmi al fine dell’asseverazione delle spese è esattamente identico alla lista contenuta nel precedente decreto. Cambiano i valori che sono più elevati del 20% rispetto a quelli precedenti. Non cambia invece in generale  la metodologia di calcolo in quanto esattamente come in passato ai valore dei beni occorre sommare quello della manodopera che va calcolato sulla base dei prezzari regionali o del prezzario Dei, come peraltro indicato nella stessa Faq. Quindi  il controllo dell’opera compiuta (fornitura e installazione) va fatto sulla base dei prezzari; il controllo relativo alla sola fornitura dei beni va fatto sui tetti massimi previsti dal decreto del  Mnistero della transizione ecologica. In pratica, ad esempio, per una caldaia a condensazione compresa di tutti beni accessori il valore considerato congruo non può superare il costo massimo indicato dal decreto. Per la fattura completa di acquisto e manodopera, posto che il prezzo di acquisto non può superare quelli indicato,  il valore della manodopera va calcolato sulla base dei prezzari regionali o Dei. La detrazione è sempre riconosciuta, come in passato, sull’intera fattura di spesa se l’asseverazione ritiene i costi congrui. Sull’importo più basso tra i due quando la fattura è superiore ai costi considerati congrui.  

Superbonus, possibile cedere il credito solo per parte delle spese e usufruire della detrazione per altre?

Volevo delle precisazioni in merito alla possibilità di cedere parzialmente il credito per intervento di Superbonus (efficientamento energetico), e di optare invece per la detrazione per la parte residua, congiuntamente a mia moglie convivente e cointestataria della casa e conto corrente. Preciso che le fatture di acconto sono stata fatte a mio nome ed anche nei “bonifici parlanti” di tali acconti ho indicato solo il mio codice fiscale. Ora è possibile per le fatture a saldo indicare sul bonifico anche il codice fiscale di mia moglie per suddividere le spese e quindi la detrazione fiscale anzichè la cessione del credito? O devo annullare e riemettere i bonifici?

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le regole per la cessione del credito da Superbonus in maniera frazionata con la risposta 279 del 19 maggio scorso. In dettagliio nel testo è stato chiarito che il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi realizzati, non per parte di questi. Quindi a fronte di interventi autonomi per i quali sono comunque necessarie autonome comunicazioni di cessione del credito d’imposta, si possano effettuare scelte diverse riguardo alla modalità di utilizzo dell’agevolazione (cessione del credito per alcuni interventi e detrazione diretta in dichiarazione per gli altri interventi) sebbene gli interventi sono collegati tra loro. Una soluzione che resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dal momento che è possibile anche in questo caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”. Quindi se l’intervento è unico lei non può cedere il credito in maniera frazionata, mentre può fare questa scelta per interventi diversi.

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