È stato aggiornato il dossier “Superbonus
Edilizia al 110%”, redatto dal Servizio Studi della
Camera dei Deputati e contenente una Guida
completa alla detrazione, dal punto di vista normativo e
applicativo.
Superbonus 110%, pubblicata la nuova Guida aggiornata
In particolare, il Dossier riporta gli aggiornamenti introdotti
con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)
e riporta in maniera puntuale tutte le modifiche intervenute sulla
cessione del credito nel I quadrimestre 2022. Il documento è
composto dalle seguenti parti:
- quadro normativo;
- interventi agevolabili;
- soggetti beneficiari.
Superbonus, le modifiche nella Legge di Bilancio 2022
Il riferimento imprescindibile per l’agevolazione è
l’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020
(cd. decreto Rilancio), con il quale è stata
introdotta la detrazione pari al 110% delle spese
relative a specifici interventi di efficienza
energetica e di misure antisismiche sugli
edifici.
La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo e in quattro quote
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
dal 1° gennaio 2022.
In particolare con la legge di Bilancio 2022, al comma 28
dell’art. 1, sono state previste alcune proroghe
della misura con scadenze differenziate in base al
soggetto beneficiario. In sintesi, per gli interventi
effettuati:
- dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole
unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale iscritte negli appositi registri il beneficio,
da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta
ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per
le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente
ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi
effettuati su edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione; - da persone fisiche sugli edifici unifamiliari,
la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30
giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell’intervento complessivo (la norma ha recentemente subito una
modifica, prorogano al 30 settembre il SAL del 30%); - dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti
per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica,
ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà
indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la
detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano
stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo. - per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti
da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta
comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino
al 31 dicembre 2025.
La cessione del credito
Sempre legato al Superbonus è l’articolo 121 del decreto
Rilancio, che consente di optare, in luogo della fruizione diretta
della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica,
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori
dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie
disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi
crediti.
Con la legge di bilancio 2022 la misura è stata estesa
fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese
agevolabili con il superbonus (interventi
trainanti e trainati), mentre per le altre agevolazioni edilizie,
l’opportunità è prevista fino al 2024.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e
delle attestazioni.
Proprio alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di
Bilancio, dal 4 febbraio 2022 è disponibile sul sito dell’Agenzia
delle entrate il nuovo modello per la comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica con le relative
istruzioni e specifiche tecniche alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Sul punto, il dossier precisa che:
- l’articolo 1 del decreto legge n.13/2022, trasfuso
nell’articolo 28 del decreto legge n.4/2022, convertito in legge n.
25/2022, ha stabilito che ove il contribuente usufruisca delle
detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul
corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in
crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola
cessione del credito d’imposta, si possono effettuare due
ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari
finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati,
ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,
ferma restando l’applicazione delle norme in materia di
antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima. - l’articolo 29-bis del decreto legge n.17/2022, convertito con
legge n. 34/2022, ha elevato da tre a quattro il
numero di cessioni effettuabili con riferimento ai
predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene
prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole
banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un
contratto di conto corrente. Tali disposizioni si applicano alle
comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in
fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione,
sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il
credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere
fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a
rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per
i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro
(elevato a 2 milioni di euro dal comma comma 72 della legge
di bilancio 2022), né il limite di 250.000 euro
applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi.
Si segnala, infine, che in aggiunta ai normali adempimenti
ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici,
inclusi quelli antisismici, il comma 28 della Legge di Bilancio
2022 prevede l’acquisizione del visto di
conformità anche nel caso di utilizzo del Superbonus in
dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata
direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata
predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale.
Source: lavoripubblici.it
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