A seguito della pubblicazione della Circolare n. 23/E
dell’Agenzia delle Entrate, che fa il punto
sull’applicabilità del Superbonus 110%,
ANCE ha pubblicato una Guida alla
lettura del documento per chiarire gli orientamenti del
Fisco sul tema.
Superbonus 110%: la nuova Guida di ANCE all’agevolazione
fiscale
La nuova Guida di
ANCE è strutturata con questi contenuti:
- Soggetti che possono fruire del Superbonus;
- Edifici interessati;
- Tipologie di intervento;
- Spese ammesse alla detrazione;
- Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
in alternativa alle detrazioni; - Adempimenti procedurali.
In particolare, ANCE ricorda che, con la Circolare 23/E dello
scorso 23 giugno 2022, il Fisco ha fornito un riepilogo degli
orientamenti espressi in questi primi due anni di applicazione del
Superbonus 110%, introducendo nuovi chiarimenti
innovativi rispetto ad interpretazioni fornite in
precedenza.
Si tratta di un vero e proprio vademecum su
beneficiari, edifici interessati, interventi, spese ammesse
all’agevolazione, opzione per lo sconto in fattura o la cessione
del credito, oltreché adempimenti procedurali, aggiornato con le
ultime novità normative introdotte alla disciplina originaria
contenuta agli articoli 119- 21 del Decreto Legge n. 34/2020
(“Decreto Rilancio“), convertito in legge n.
77/2020, escludendo solo le recenti modifiche intervenute in tema
di opzione per lo sconto in fattura e la
cessione del credito introdotte, da ultimo, dal
decreto legge n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”),
attualmente in corso di conversione, e che sono state oggetto di
chiarimento con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.
Superbonus 110%: le scadenze previste
Come spiega ANCE, per effetto delle modifiche intervenute, il
Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 per le associazioni e
società sportive dilettantistiche iscritte nel registro
istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.
n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili
o parti di immobili adibiti a spogliatoi; per gli interventi
effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (cd
unifamiliari, o unità indipendenti), ovvero per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla
data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno
il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati. - 30 giugno 2023, dagli IACP
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
«in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo; - 31 dicembre 2025, dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10
del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6
della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti
dall’articolo 7 della legge n. 383 del 2000; dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva
diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025); dai condomìni, con un
decalage della percentuale di detrazione (110% per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025).
Il dubbio sulle unifamiliari
Un’importante nota sulla scadenza al 30 giugno 2022 per le
unifamiliari. ANCE ritiene che, in attesa di nuovi pronunciamenti
in materia, nel caso in cui i lavori siano avviati (es.
presentazione CILAS) entro il 30 giugno 2022, si
applica la proroga al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022, è
stato realizzato il 30% dei lavori. Viceversa, il rilascio in data
successiva potrebbe mettere in discussione l’applicabilità del
beneficio.
Da questo punto di vista, spiega ANCE, si attendono appunto
chiarimenti per evitare rischi di decadenza dai
benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere
l’applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS
depositata dopo il 30 giugno 2022.
Gli allegati alla Guida
La guida prosegue poi evidenziando le novità più importanti
rispetto alla disciplina generale della misura fiscale, che rimane
confermata. Infine l’Associazione Nazionale
Costruttori Edili ha allegato al documento la
circolare ABI relativa al concetto di “diligenza”
del cessionario nel caso di “concorso in violazione”, destinata
alle banche associate, e ha fornito anche la disciplina
normativa attualmente applicabile ai fini del
Superbonus e dei gli altri bonus fiscali in edilizia,
aggiornata con le novità introdotte dal Decreto Aiuti.
Source: lavoripubblici.it
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