La regola che si applica a tutte le agevolazioni edilizie è la seguente: i tetti di spesa si riferiscono alla totalità di quelle ammissibili. Quindi, se fra i costi ammissibili ci sono anche quelli tecnici (progettazione, perizie e via dicendo), questi andranno compresi nel massimale, né potranno essere calcolate in eccesso.
Sia la norma primaria, sia i documenti di prassi, chiariscono quale percentuale di detrazione si applica ai singoli interventi (ad esempio, per quando riguarda il Superbonus, è il 110%) e qual è il tetto di spesa, all’interno del quale vanno conteggiate tutte le voci che possono rientrare nell’agevolazione.
La circolare delle Entrate che lei cita, la n.24 del 2020, elenca le spese tecniche ammissibili: acquisto materiale, progettazione, spese professionali., ponteggi, occupazione suolo pubblico, solo per citarne alcune), annoverandole tra le voci di costo rientranti nei tetti previsti per i singoli interventi.
La stessa circolare specifica che i limiti variano in funzione della tipologia di intervento e di edificio, mentre l’importo massimo della detrazione si riferisce ai singoli lavori agevolabili. Se sul medesimo immobile vengono effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. In altri termini, il tetto di spesa si riferisce, sempre, alla tipologia di intervento, e comprende tutte le spese agevolabili.
Source: pmi.it
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