“Con la pubblicazione del decreto-legge sulla cessione dei
crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, prosegue da parte
del governo l’adozione di misure abnormi che si concentrano sui
liberi professionisti per arginare le frodi connesse al meccanismo
dei bonus fiscali. In primis, il provvedimento introduce la
responsabilità penale del tecnico anche per errori commessi in
buona fede, senza considerare che i professionisti sono costretti
ad operare in un quadro normativo reso inestricabile dal governo
stesso, a seguito di una legislazione confusa e alluvionale. La
previsione di una fattispecie penale così ampia avrebbe meritato un
previo passaggio parlamentare anche per il rispetto delle esigenze
di garanzia e certezza che il principio di legalità vorrebbe
difendere. Chiederemo al Parlamento di non ratificare questa
anomala previsione”.
Il commento della Fondazione Inarcassa
Questo il commento del Presidente della Fondazione Inarcassa,
Franco Fietta, sul nuovo
Decreto Legge n. 13/2022 che introduce ulteriori misure per il
contrasto alle frodi in materia di detrazioni fiscali edilizia tra
le quali:
- l’inasprimento delle sanzioni amministrative e penali a carico
dei tecnici che si occupano delle asseverazioni; - la previsione di una assicurazione dedicata per ogni
intervento.
Misure che mettono in allerta l’anello debole della catena
legata ai bonus edilizi: i tecnici asseveratori che hanno sempre
più oneri.
Provvedimento aberrante e segnali preoccupanti
“Sottolineando ancora come il provvedimento sia aberrante
nei confronti degli architetti e ingegneri liberi
professionisti – continua il presidente della Fondazione
Inarcassa – osserviamo che non viene prestata alcuna attenzione
alla figura del general contractor, che nell’offrire al cliente
finale una soluzione “chiavi in mano” innesca fenomeni distorsivi
nell’attivazione del superbonus, favorendo conseguenze patologiche
per l’intera filiera“.
Sembrerebbe che, come già accaduto con il primo Decreto
antifrode (il D.L. n. 157/2021), anche il nuovo Decreto Legge n.
23/2022 non vedrà la conversione in legge ma sarà rimesso
all’interno del provvedimento di conversione del Decreto Legge n.
4/2022 (Sostegni-ter). Dunque, benché immediatamente in vigore,
dovremo attendere il 28 marzo 2022 (data di scadenza della
conversione in legge del Sostegni-ter) per avere un quadro
definitivo.
Serve più tempo
Abbiamo di fronte almeno altre 4 settimane di incertezza
normativa che riguarda l’apparato sanzionatorio e soprattutto
l’assicurazione professionale su cui si dovranno attendere nuovi
prodotti studiati dalla compagnie assicurative. Un periodo che
unito ai blocchi della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e a
quelli di alcuni dei principali player che in quest’ultimo biennio
si sono occupati di acquistare i bonus fiscali (primi fra tutti
Poste e Casse Depositi e Prestiti), impone più di una riflessione
sulla necessità di prolungare almeno l’orizzonte temporale previsto
per gli edifici unifamiliari su cui incombe il 30% dell’intervento
complessivo per arrivare al 31 dicembre 2022. Probabilmente,
eliminare il vincolo del 30% potrebbe essere un atto di onestà nei
confronti di imprese, professionisti e contribuenti che hanno
investito su questa misura.
L’assicurazione professionale
“Siamo basiti – continua il Presidente Fietta –
anche in relazione alle altre modifiche introdotte dal governo,
avendo partecipato al ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame del
Decreto Sostegni-ter, formulando alcune proposte concrete in ordine
all’art. 28 del provvedimento. Sebbene avessimo registrato, in
quella sede, l’impegno a migliorare il testo in fase emendativa,
riscontriamo da parte del governo segnali preoccupanti che lasciano
presagire il progressivo smantellamento del sistema dei bonus
fiscali. Non possiamo dirci soddisfatti della parziale retromarcia
che consentirà un totale di tre cessioni dei crediti maturati dai
bonus edilizi. La misura resta ancora penalizzante visto che la
cessione ulteriore è possibile unicamente nell’ambito dei circuiti
bancari, mentre andava lasciata aperta la possibilità di un’ultima
cessione tra l’istituto di credito e l’utilizzatore finale.
Inoltre, il governo è intervenuto nuovamente sul tema delle polizze
assicurative, cambiando per l’ennesima volta il meccanismo. Il
decreto interviene sull’art. 119, comma 14, del decreto n. 34 del
2020, e prevede che il professionista stipuli, per ogni intervento,
una polizza di assicurazione con massimale pari agli importi
dell’intervento oggetto delle attestazioni o
asseverazioni”.
“Tutto questo – conclude il Presidente di Fondazione
Inarcassa – si traduce in una duplicazione di costi
assicurativi a carico dei professionisti che già sono obbligati,
per legge, a stipulare una polizza RC professionale per le proprie
prestazioni”.
Source: lavoripubblici.it
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