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Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito sono valide per il 2022? – Lavori Pubblici

Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel
nostro ordinamento due tipologie di intervento che accedono alle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus): gli interventi trainanti
(accedono subito) e quelli trainati (accedono solo se eseguiti
congiuntamente ad uno dei trainanti). Ma il vero motore che ha
acceso le luci e trainato il superbonus in questi primi 14 mesi si
chiama: opzione alternativa alla detrazione fiscale.

Sconto in fattura e cessione del credito vero motore

Le due opzioni previste all’art. 121 del Decreto Rilancio hanno
dato accesso agli interventi a molti contribuenti che mai e poi mai
avrebbero potuto anche solo pensare alla riqualificazione
energetica e strutturale dei loro immobili. La condizione per
fruire di una detrazione fiscale è, infatti, possedere un reddito.
E, anche avendo un reddito, è sempre necessario che ci sia la
capienza fiscale per poter beneficiare di incentivi che, se non
fruiti nell’anno di riferimento, vengono persi.

L’art. 121 del Decreto Rilancio ha, invece, istituzionalizzato
le due opzioni alternative di:

  • sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto
    forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo
    pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
    effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma
    di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante,
    con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
    compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • cessione del credito di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ma non solo. Perché l’art. 121 ha previsto queste due opzioni
per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di
superbonus ma anche molti altri interventi (ecobonus, sismabonus,
bonus facciata, ecosismabonus, fotovoltaico ordinario, colonnine di
ricarica ordinarie).

Speciale Superbonus

Per quali anni?

La prima versione del decreto Rilancio (quando l’orizzonte
temporale
era stato fissato per tutti i beneficiari dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021) prevedeva che le due opzioni
potessero essere esercitate esclusivamente sulle spese sostenute
negli anni 2020 e 2021.

Poi sono arrivate alcune modifiche agli articoli 119 e 121 del
D.L. n. 34/2020 e tutto si è complicato. Ma andiamo con ordine e
vediamo quali sono state le norme che hanno modificato il Decreto
Rilancio:

A seguito di queste modifiche, il superbonus ha cambiato forma
più volte ma, soprattutto, ha visto prorogare il suo orizzonte
temporale per alcuni soggetti beneficiari. Non tutte le modifiche
sono, però, attualmente in vigore.

Tutte le proroghe previste dalla Legge di Bilancio sono,
infatti, in attesa dell’approvazione del Consiglio dell’Unione
europea. Tra queste anche l’inserimento del comma 7-bis all’art.
121 del Decreto Rilancio che prevede:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli
interventi individuati dall’articolo 119.

Ecco il quadro riepilogativo dell’orizzonte temporale:

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari)

31/12/2021 (*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

31/12/2022

IACP

30/06/2023

31/12/2023

Altri beneficiari

31/12/2021 (*)

(*) Così come previsto al comma 74, lettera a1) dell’articolo 1
della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data,
previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe
al 30 giugno 2022.

Conclusioni

In buona sostanza, finché la commissione UE non approverà le
proroghe previste in legge di Bilancio, le stesse non potranno
essere considerate in vigore.

Dunque, benché il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge)
consenta ai condomini l’accesso al superbonus per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2022, se ad oggi si dovesse firmare
un contratto per l’esecuzione di interventi con cronoprogramma
settembre 2021-marzo 2022, non sarà possibile prevedere lo sconto
in fattura (o scegliere la cessione del credito) per le spese
sostenute nell’anno 2022.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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