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Superbonus 110%: sempre a rischio di autodenuncia gli abusi edilizi – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: ormai è questione di ore e la
conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021
(Decreto Governance PNRR o
Semplificazioni-bis) darà il via libera ad un
nuovo importante correttivo alla disciplina prevista
dall’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: le modifiche in vigore

Dopo il voto di fiducia della Camera dei Deputati, ieri si è
svolta al Senato la discussione generale del disegno di
legge n. 2332
, di conversione, con modificazioni, del
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure
“.

Un importante provvedimento che tenta di semplificare norme
abbastanza eterogenee tra le quali quelle previste per il
superbonus che ne esce profondamente rinnovato.

Ricordiamo che queste nuove modifiche arrivano dopo quelle
apportate:

E dei migliaia interventi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea,
della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus e dello stesso
Governo. A dimostrazione che, benché l’idea di base sia stata
certamente ottima, in corso d’opera è stato necessario intervenire
per chiarire i dubbi emersi in fase di applicazione.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: le modifiche post decreto
Semplificazioni-bis

Delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis post
conversione in legge (che dovrebbe ormai essere cosa fatta a meno
che nuove “manine” possano intervenire sull’articolato approvato
dalla Camera) ne abbiamo già parlato in diversi
approfondimenti:

Superbonus 110%: abusi edilizi e decadenza del beneficio
fiscale

Vale la pena entrare un po’ più nel dettaglio degli effetti del
nuovo comma 13-ter, della decadenza dei benefici fiscali e del
rapporto con gli eventuali abusi edilizi presenti.

Abbiamo già avuto modo di entrare nel merito del nuovo comma
13-ter che prevede un regime speciale (edilizio e fiscale) per gli
interventi che accedono al superbonus. In particolare tutti gli
interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus,
sismabonus, trainanti e trainati) che accedono alla detrazione
fiscale del 110%, fatta eccezione di quelli che comportano la
demolizione ricostruzione dell’edificio, compresi quelli che
intervengono sulle parti strutturali e sui prospetti, potranno
essere considerati manutenzione straordinaria che
necessita di una particolare CILA.

All’interno della CILA non dovrà più essere dichiarato lo stato
legittimo dell’immobile ma solo il titolo che ne ha legittimato la
costruzione. Cambiano anche i motivi di decadenza dei benefici
fiscali stabiliti all’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).

Eventuali abusi edilizi non faranno, infatti, decadere il bonus
110% che potrà essere perduto unicamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
    dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
    consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la
    costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
    1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il
    superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa cambia

La semplificazione è “importante” ma solo se maneggiata con la
dovuta cautela. Risulta evidente che considerato che tra le cause
di decadenza del beneficio vi è la difformità degli interventi alla
CILA presentata, quest’ultima dovrà riportare fedelmente lo stato
di fatto.

Non farlo significherebbe esporsi al rischio che, in caso di
controlli, l’amministrazione potrebbe non solo sanzionare gli
eventuali abusi presenti ma anche richiedere indietro il beneficio
fiscale senza possibilità di tornare indietro.

Ricordiamo, infatti, che mentre l’art. 49 del Testo Unico
Edilizia definisce la decadenza dei benefici fiscali in caso di
immobile con abusi, il successivo art. 50 ammette che nel caso di
sanatoria non vangono più gli effetti del precedente articolo.
L’art. 50, comma 4 recita: “Il rilascio del permesso in
sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la
cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza
previsti dall’articolo 49
“.

Diverso è il caso per gli interventi del Superbonus perché il
Legislatore prevede le cause di decadenza del beneficio ma non
quelle per poter essere riammessi nel caso di violazioni.

Sulle violazioni il Semplificazioni-bis post conversione
aggiunge solo il comma 5-bis:

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano
la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le
violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle
autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al
singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione
“.

Su cui non si possono ipotizzare effetti che riguardano una CILA
difforme allo stato dei luoghi.

Superbonus 110% e abusi edilizi: l’autodenuncia

È chiaro che con il nuovo comma 13-ter i cantieri di superbonus “potrebbero” essere avviati anche senza stato legittimo ma una
corretta valutazione iniziale consentirebbe al contribuente di
chiarirsi sull’entità di eventuali abusi presenti.

La presentazione di una CILA difforme all’ultimo titolo edilizio
presentato, mette nelle condizioni lo sportello unico edilizia di
trovare facilmente ed sanzionare le difformità. Sanzioni che
dipendono, appunto, dall’entità dell’abuso.

Dunque, pur non perdendo il diritto a beneficiare del contributo
statale, la corretta valutazione dello stato legittimo resta sempre
fondamentale per comprendere quale strada intraprendere. Tutti gli
abusi possono essere sanati, dipende solo dalle modalità e in tal
senso di possono ipotizzare almeno due scenari:

  • abusi regolarizzabili sulla carta – si potrebbe valutare di
    presentare una domanda di accertamento di conformità prima della
    CILA superbonus, indicando in quest’ultima gli estremi;
  • abusi regolarizzabili con rimozione dell’abuso – in questo caso
    si dovrebbero attentamente valutare tempi e costi.

In conclusione il mio consiglio resta sempre immutato: affidate
il vostro progetto di riqualificazione ad un tecnico (possibilmente
terzo) che possa valutare nel modo più opportuno il vostro
caso.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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