L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento la
detrazione fiscale del 110%
(superbonus) con delle modalità a due traguardi:
raggiunto il primo (interventi trainanti) è
possibile proseguire contestualmente con il secondo
(interventi trainati).
Il Superbonus: cos’è
Entrando nel dettaglio, grazie a questa nuova disciplina è
possibile detrarre dalle imposte (o in alternativa scegliere lo
sconto in fattura o la cessione del
credito) il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020
al 31 dicembre 2021 (La Legge di Bilancio 2021 ha previsto delle
proroghe
al 2022 in attesa di conferma da parte della
Commissione Europea) per interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio
sismico.
Gli interventi trainanti e trainati
Come detto in premessa, la normativa prevede che alcuni
interventi possano accedere direttamente al superbonus al
verificarsi di alcuni requisiti e altri possano accedervi solo se
realizzati congiungente ai primi.
Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti che accedono
direttamente alla detrazione sono:
Gli interventi trainanti sono:
- l’isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto termico) e la coibentazione del
tetto, senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente; - gli interventi sulle parti comuni per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale; - gli interventi sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale; - gli interventi di riduzione del rischio
sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo
16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sismabonus).
Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti di
riqualificazione energetica, è possibile realizzare altri
interventi di efficientamento energetico di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La
realizzazione degli interventi dovrà rispettare specifici
adempimenti e requisiti cui si rimanda la lettura del nostro
Speciale Superbonus
110%.
La sostituzione di serramenti e infissi
Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico di cui
all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, rientra anche la
sostituzione di serramenti e infissi che dovrà
rispettare (essendo un intervento trainato) gli stessi requisiti
previsti dalla norma che ha previsto
l’ecobonus.
Come chiarito dall’Enea nel suo assistente virtuale, Virgilio,
accessibile dal sito
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
“l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti
già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo
spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi
vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne
nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non
necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.
Le tolleranze costruttive
Al chiarimento dell’Enea va, chiaramente, aggiunto quanto
prevede l’art. 34-bis (Tolleranze
costruttive) del DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia). In particolare, nel caso
in cui “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo”.
Per cui, nel caso la sostituzione di infissi e serramenti
avvenga con modifiche dimensionali dell’ordine del 2%, sarà
comunque possibile far rientrare la spesa nell’ecobonus o come
intervento trainato nel superbonus 110%.
Le spese ammissibili
Ricordiamo che nel caso di sostituzione di serramenti e infissi,
le spese ammissibili per le quali spetta la
detrazione sono indicate:
- per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre
2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e
integrazioni; - per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6
ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;
e comprendono:
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei
valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre
comprensive di infissi; - fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di
infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione
dell’esistente; - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e
relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli
infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento; - prestazioni professionali (ad esempio: produzione della
documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di
Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).
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