Via libera al superbonus 110 su unità collabenti che fanno parte di un edificio sprovvisto di Ape. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 593.
Con la risposta n. 593, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di accedere al superbonus 110 in relazione ad interventi ammissibili finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico da realizzare mediante demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria, di un fabbricato composto da due unità immobiliari collabenti, di cui una sola riscaldata.
Dopo aver ricordato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato nel dettaglio la possibilità di usufruire del superbonus 110 su unità collabenti. Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato il fatto che gli interventi devono essere inquadrati nella ristrutturazione edilizia e che dal titolo amministrativo autorizzativo deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Per quanto riguarda la possibilità di accedere al superbonus 110 per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione, l’Agenzia ha ricordato che il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del supersismabonus la detrazione fiscale legata al superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”. E’ quindi necessatio che il contribuente mantenga due distinte fatturazioni, una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento.
In merito ai lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, è stato ricordato che è possibile ammettere al superbonus le spese per interventi realizzati su immobili che saranno destinati ad abitazione solo al termine dei lavori. Il provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve però indicare in modo chiaro il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.
Per quanto riguarda invece le spese di efficientamento energetico del fabbricato che non possiede l’Ape, l’Agenzia ha evidenziato che la legge di Bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio “il comma 1-quater, grazie al quale sono compresi fra gli edifici che accedono al superbonus ‘anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi’, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”. A tal proposito, sentita l’Enea, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per gli interventi di efficientamento energetico serve una relazione tecnica “che dimostri l’esistenza di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti, precedentemente ai lavori. In tal caso non sarà necessario produrre l’Ape iniziale”.
In relazione infine alle spese per gli impianti, è stato chiarito che è possibile beneficiare del superbonus anche per i costi strettamente legati agli interventi agevolabili, a patto che tali interventi siano effettivamente realizzati.
Source: idealista.it
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