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Superbonus 110%, TAR: illegittimo il silenzio-rigetto di accesso agli atti – CASA&CLIMA.com

Nel caso in esame, la ricorrente ha agito avverso il silenzio-rigetto formatosi in relazione all’istanza presentata all’amministrazione comunale di Roma Capitale a mezzo p.e.c., in data 19 marzo 2021 e assunta al protocollo dell’Ente al n. QI/2021/0057050 in data 24.03.2021, per l’accesso ai documenti amministrativi afferenti all’“..intero fascicolo e alla documentazione amministrativa, tecnica, progettuale e grafica sottesa al procedimento amministrativo che ha portato al rilascio della licenza edilizia/concessione n. 89/C del 26.03.1977” rilasciata dall’allora Comune di Roma in favore della Sig.ra B. R., in relazione alla demolizione del tetto di legno e alla ricostruzione dello stesso in cemento armato dell’immobile ubicato in Roma, attualmente in proprietà del figlio della Sig.ra B. R., M. N.

La ricorrente ha premesso di aver specificato nell’istanza, con allegazione di documentazione a comprova, di essere proprietaria dell’immobile sito in Roma, sottostante quello del Sig. N. ed in relazione al quale la medesima si è determinata nel voler eseguire gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 1 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77 (cosiddetto “superbonus 110%), risultando a tal fine necessaria la produzione della prescritta documentazione con dettagliata illustrazione delle ragioni correlate alla richiesta di ostensione del sopra indicato fascicolo.

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Su tali basi, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti per il positivo riscontro dell’istanza di accesso, la ricorrente ha contestato il contegno inerte tenuto dall’amministrazione comunale, con conseguente formazione del provvedimento tacito reiettivo dell’istanza medesima.

Nella sentenza n. 8968/2021, il Tar Lazio ha accolto il ricorso evidenziando che “emergono nella fattispecie tanto la legittimazione quanto l’interesse all’accesso alla documentazione richiesta, in considerazione della contiguità dell’unità immobiliare in proprietà della ricorrente con quello della parte controinteressata e della connotazione strumentale dell’actio ad exhibendum”.

Infatti, “come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti”.

“In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio”, aggiunge il Tar Lazio, “viene in rilievo l’esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni”.

Inoltre, i giudici amministrativi di Roma precisano, peraltro, “anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali la ricorrente aspira”.

In conclusione, “il ricorso va, dunque, accolto, nei termini sopra indicati, e per l’effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l’obbligo di Roma Capitale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previa comunicazione al controinteressato e subordinatamente alla valutazione dei motivi ostativi che dovessero essere dal medesimo rappresentati, nonché previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura”.

La sentenza del Tar Lazio è disponibile in allegato.

Source: casaeclima.com

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