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Superbonus 110% tra abusi, titolo edilizio e agibilità – Lavori Pubblici

Tra agibilità e abuso edilizio
esistono delle sostanziali differenze per le quali un immobile può
essere conforme al titolo edilizio ma non agibile
e viceversa. E proprio su questa differenza si è accesa una
discussione tecnica a seguito della risposta 10
marzo 2021, n. 167
con la quale l’Agenzia
delle Entrate
è entrata nel merito della possibilità di
accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d.
superbonus) in caso di unità immobiliare priva del
certificato di agibilità (oggi segnalazione certificata di
agibilità
o SCA).

Agibilità e conformità edilizia: cosa dice l’Agenzia delle
Entrate

Sull’argomento sottoposto ad interpello, l’Agenzia delle Entrate
ha esitato affermando solamente che esula dalle sue prerogative
l’appuramento delle caratteristiche tecniche di un intervento ai
fini del suo corretto inquadramento in ambito edilizio incluso
l’accertamento delle condizioni previste ai fini dell’applicazione
dell’articolo 24, comma 1 del DPR n. 380/2001
(c.d. Testo Unico Edilizia) all’edificio oggetto
dell’interpello.

L’Agenzia delle Entrate afferma solo che la fruizione della
detrazione fiscale dipende (oltre che da tutti i presupposti,
requisiti e adempimenti previsti dal Decreto Rilancio) dalla
conformità urbanistica-edilizia dell’immobile sui cui si stanno
effettuando i lavori.

Ma che rapporto c’è tra regolarità urbanistica-edilizia e
agibilità? I presupposti sono completamente diversi e non
sovrapponibili. Da una parte la segnalazione certificata di
agibilità
ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la
conformità dell’opera al progetto presentato.

Il titolo edilizio (permesso di costruire,
segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di
inizio lavori asseverata), invece, accerta unicamente il rispetto
della normativa urbanistica ed edilizia.

Nel caso di interventi che influiscono sulle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, ai fini dell’agibilità,
entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura
dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o
il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio
di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo
sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di
agibilità. Alla SCA va corredata la seguente documentazione:

  • attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato,
    di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle
    condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
    degli edifici e degli impianti;
  • certificato di collaudo statico, per gli interventi di
    riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni
    esistenti, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore
    dei lavori;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
    normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle
    barriere architettoniche;
  • gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento
    catastale;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la
    conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni
    di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte
    dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di
    collaudo degli stessi.

SCA e abuso edilizio

È pur vero che la SCA attesta che l’immobile è
agibile
all’uso rispetto alle destinazioni. Nulla a che
vedere con la conformità urbanistica-edilizia.
Risulta essere più frequente di quel che si immagini che un
edificio risulti conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio
ma privo di agibilità

Ma è anche vero che nulla vieta la presentazione di un titolo
edilizio per un intervento su un immobile privo di agibilità. Per
cui, considerato l’art. 49 del Testo Unico Edilizia e l’art. 119,
comma 13-ter del Decreto Rilancio, ad avviso di chi scrive, nulla
osta l’avvio ai lavori edilizi che accedono al superbonus per un
edificio privo di agibilità.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Source: lavoripubblici.it

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