Il 30 luglio 2021 è stato pubblicato il testo del decreto semplificazioni, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. Il testo contiene diverse novità, tra le quali quelle sul Superbonus al 110%, che diventa più semplice grazie ad alcune modifiche riguardo l’agevolazione fiscale al 110% prevista per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli immobili. Vediamo quali.
Superbonus 110 per l’eliminazione delle barriere architettoniche e le associazioni senza scopo di lucro
L’articolo 33, rubricato Semplificazioni superbonus, riconosce la detrazione al 110 per cento anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, con l’installazione di ascensori e montacarichi, eseguiti insieme a interventi antisismici; ed estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Tali interventi possono fruire della detrazione a patto che i soggetti beneficiari prestino servizi socio-sanitari e assistenziali e che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
CILA: cos’è e a cosa serve
Inoltre, sempre l’articolo 33 stabilisce che è possibile “attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione” attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da presentare al Comune. Con la CILA, i tecnici non devono verificare la conformità degli immobili, anche se permane la possibilità di segnalare eventuali irregolarità nelle sedi opportune. Anche eventuali varianti in corso d’opera possono essere comunicate a fine lavori, a integrazione della CILA presentata.
Superbonus 110 e cappotto termico
Infine, l’articolo 33 bis contiene, un’altra importante novità riguardo il cappotto termico: “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo” recita un periodo del comma 3. In altre parole, la nuova legge permette di non conteggiare il maggiore spessore derivante dal cappotto termico per il rispetto delle distanze minime, in deroga a quanto riportato all’articolo 873 del codice civile.
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Source: elledecor.com
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