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Superbonus 110%: tutti i vantaggi e le novità da non perdere – InformazioneOggi.it

Il Superbonus 110% continuerà. Il Governo ha attuato importanti aggiornamenti relativi alle modalità per usufruire di tutte le agevolazioni.

Il decreto legge Frodi del 25 febbraio 2022, come auspicato, ha prorogato la facoltà di cessioni di crediti per Superbonus a banche e soggetti vigilati.

superbonus
Adobe Stock

Gli interventi di miglioria delle abitazioni potranno, dunque, proseguire.

Cosa prevede il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% è un incentivo fiscale, introdotto col decreto Rilancio 2020, estremamente vantaggioso per chi deve eseguire lavori edili. Comporta, infatti, una detrazione del 110% delle spese affrontate (a partire dal 1° luglio 2020) per gli interventi, su immobili preesistenti, diretti a:

  • miglioramento energetico;
  • consolidamento statico;
  • riduzione del rischio sismico.

A tal fine, sono coperti dall’agevolazione, il montaggio di:

  • impianti fotovoltaici;
  • apparecchiature per la ricarica dei veicoli elettrici.

Con la legge di Bilancio 2022, dunque, è stata prorogata tale detrazione, fino al 31 dicembre 2025.

Beneficiari del Superbonus

Il Superbonus copre le spese per i lavori compiuti da:

  1. condomini,
  2. persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile interessato;
  3. persone fisiche, proprietari o comproprietari di edifici formati da 2 a 4 unità accatastate separatamente;
  4. istituti autonomi case popolari;
  5. Onlus;
  6. associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  7. associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori che interessano parti adibite a spogliatoi.

Cosa si può fare con il Superbonus?

Il Superbonus può essere utilizzato per interventi, di riqualificazione termica, sia trainanti sia trainati.

Gli interventi trainanti sono quelli che accedono direttamente all’incentivo e riguardano:

  • isolamento termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli interventi trainati, invece, sono quelli che consentono la detrazione fiscale solo se eseguiti insieme ai primi. Essi comprendono:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • apparecchiature per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • sostituzione degli infissi e installazione di schermature solari;
  • lavori di incremento energetico;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La scelta tra detrazione e sconto in fattura

La detrazione in dichiarazione dei redditi, per gli aventi diritto, varia in relazione al periodo in cui sono stati eseguiti i lavori.

  • per il lavori eseguiti tra il 2020 ed il 2021, la detrazione sarà suddivisa in 5 rate annuali di pari importo;
  • per i lavori eseguiti entro il 30 giugno 2022, invece, sarà suddivisa in 4 rate di pari importo.

Alternativamente alla detrazione, si può scegliere il cd. sconto in fattura. Secondo il decreto Rilancio, si tratta di “un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

La normativa del “decreto Frodi”

Il D.l. n. 13 del 25 febbraio 2022 (“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”), ha modificato la disciplina relativa alla cessione dei crediti d’imposta per il Superbonus 110%. È stata introdotta, infatti, la facoltà di due cessioni successive alla prima (sia per il Superbonus sia per gli altri Bonus Casa), ma solamente in favore di banche e soggetti vigilati iscritti all’albo ex art. 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia.

A partire dal 1° maggio 2022, non saranno consentite le cessioni parziali del credito d’imposta, dopo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con la stessa decorrenza, entrerà in vigore il cd. “bollino blu”, un codice attribuito ai crediti d’imposta, che dovrà essere comunicato per le cessioni del credito.

Source: informazioneoggi.it

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