Chiarimenti per l’applicazione del superbonus 110% sono stati forniti il 30 giugno scorso alla Camera dalla viceministra dell’economia e delle finanze, Laura Castelli, con una risposta scritta all’interrogazione 4-11982 Del Barba.
DEL BARBA, CENTEMERO, SUT, NARDI e D’ALESSANDRO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere –
premesso che:
l’articolo 119 del « decreto rilancio » ha rimodulato e rafforzato le detrazioni del cosiddetto ecobonus;
il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che le agevolazioni si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
quest’ultimo definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come « interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente [inclusi] il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti »;
per giurisprudenza costante deve considerarsi « edificio esistente », anche quell’unità immobiliare sprovvista di copertura, dei muri perimetrali, o di entrambi, così come ora previsto anche dal comma 1-quater del citato articolo 119, introdotto con la legge di bilancio 2021;
in alcuni casi il richiesto aumento di due classi energetiche come pure la prassi interpretativa di dover dimostrare l’esistenza di un impianto di riscaldamento (anche non funzionante) potevano apparire speciosi e di difficile interpretazione, foriera di contenziosi. Per questo il legislatore ha introdotto il citato comma 1-quater, proprio al fine di fugare tale impostazione, richiedendo al contribuente a fronte di tali semplificazioni, per i soli edifici « fatiscenti », il raggiungimento della classe A;
quest’ultimi risultano senz’altro ammissibili alle detrazioni previste dal « Superbonus », purché ne sia dimostrabile la preesistente consistenza con qualsiasi mezzo, ciò sia per il Testo unico dell’edilizia che per la norma Uni 10838, che definisce l’organismo edilizio « l’insieme strutturato di elementi spaziali ed elementi tecnici, interni ed esterni, pertinenti all’edificio, caratterizzati dalle loro funzioni e dalle loro relazioni reciproche »;
nella recente risposta n. 161 l’Agenzia delle entrate recita: « Al riguardo, si ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito »;
nei casi in esame appare incongruo che concetti come riqualificazione/efficientamento possano contemplarsi solo in presenza di un impianto preesistente (peraltro non funzionante), sia perché il « Superbonus », non impedisce il cambio di destinazione d’uso, sia perché il comma 1-quater mira a garantire il consolidamento di un patrimonio immobiliare efficiente dal punto di vista energetico, oggettivamente a prescindere dalle situazioni precedenti;
l’esenzione dall’Ape introdotta dal comma 1-quater per le peculiari caratteristiche degli immobili ivi contemplati si rivela incoerente ove si ritenesse comunque necessario un impianto preesistente: è la stessa non necessarietà dell’attestato di prestazione energetica che esclude quest’ultimo, anche perché, in caso contrario, andrebbe effettuato un accertamento tecnico fine a sé stesso, del tutto inutile ai fini del « superbonus » posto che l’unico obiettivo da garantire è il raggiungimento della fascia A –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per chiarire che, ai fini del « Superbonus » non sussistono obblighi normatività circa la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici di cui al comma 1-quater, nonché per ribadire che la qualificazione di edificio esistente non può declinarsi fino a precludere le relative detrazioni a edifici « fatiscenti » e non preriscaldati, con grave pregiudizio sia per gli obiettivi di decarbonizzazione che di limitazione di consumo del suolo. (4-11982)
LA RISPOSTA DELLA VICEMINISTRA LAURA CASTELLI. — Con il documento in esame, l’interrogante chiede, in tema di detrazione delle spese sostenute a fronte di interventi energetici, spettante nella misura del 110 per cento e con riferimento all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto « decreto Rilancio », convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di chiarire che, ai fini del cosiddetto Superbonus, « non sussistono obblighi normativi circa la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici di cui al comma 1-quater, nonché per ribadire che la qualificazione di edificio esistente non può declinarsi fino a precludere le relative detrazioni a edifici “fatiscenti” e non preriscaldati, con grave pregiudizio sia per gli obiettivi di decarbonizzazione che di limitazione di consumo del suolo ».
Ciò anche alla luce dell’articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021, che ha introdotto, al citato articolo 119, il comma 1-quater, ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus « anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 (dell’articolo 119), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A ».
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Preme preliminarmente rilevare che l’articolo 119 del citato « decreto Rilancio », ha introdotto nuove disposizioni disciplinanti la detrazione delle spese, nella misura del 110 per cento, sostenute per finanziare specifici interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici (tra cui anche l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici), ma anche al consolidamento statico degli edifici stessi e alla riduzione del rischio sismico, effettuati, tutti tali interventi, su unità immobiliari residenziali.
Le nuove disposizioni prevedono, all’articolo 121 del medesimo « decreto Rilancio », che i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli citati tesi alla riduzione del rischio sismico, che sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, anche per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato, in tal caso dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che questi recupererà sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi, eventualmente istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il contribuente che ha sostenuto le spese per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio, in alternativa allo sconto in fattura, può optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anche in questo caso, con facoltà di successiva cessione.
Orbene, in linea con quanto stabilito in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono ammessi al superbonus, che, si ricorda, non costituisce « nuova agevolazione », gli interventi, di seguito elencati e realizzati su edifici esistenti.
Tale precisazione, di carattere generale, mira a escludere dall’agevolazione gli edifici di nuova costruzione, norma e interpretazione in linea, peraltro, con la normativa di settore adottata a livello comunitario, da ultimo con la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE, come attuata dal decreto legislativo del 10 giugno 2020, n. 48 in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica.
Per quanto di interesse si deve precisare che, in base ai commi da 1 a 4 del citato articolo 119 del « decreto Rilancio », gli interventi « trainanti o principali » sono:
di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto sismabonus).
Per interventi « trainati », si intendono, invece:
tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decretolegge n. 63 del 2013 (cosiddetto ecobonus), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché a interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Venendo al caso richiamato dall’interrogante e alle nuove previsioni introdotte dal comma 1-quater del citato articolo 119, esse riguardano il caso di accesso alle agevolazioni e detrazioni anche per interventi realizzati su ruderi, collabenti e diruti, i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, in caso di demolizione e ricostruzione, essi rientrino nella casistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2011, n. 380, il quale definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi anche « gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza ».
In riferimento agli interventi previsti dal citato comma 1-quater e laddove l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e vengano effettuati interventi di efficienza energetica rientranti nel superbonus, si deve comunque ritenere che (eccezion fatta per l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa), sia necessario che l’edificio, anche se in tempi precedenti e lontani nel tempo, fosse dotato di un impianto idoneo al riscaldamento degli ambienti, in particolare di quegli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Tale previsione non sembra, essere posta in discussione dal nuovo comma 1-quater dell’articolo 119 del decreto-legge rilancio che ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché « sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A ».
Infatti, la pregressa mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione continua ad essere una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’ecobonus.
A nulla rileva l’introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell’articolo 119, del decreto-legge Rilancio che prevede, nei determinati e citati casi, il solo esonero dal produrre l’A.P.E. iniziale.
Tuttavia, per le sole categorie di immobili previste all’articolo 119, comma 1-quater del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si ritiene che la preesistente presenza di idoneo impianto di riscaldamento, in considerazione dello stato degli edifici di cui trattasi e delle oggettive condizioni degli stessi, può essere attestata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In aggiunta a tale dichiarazione attestante la pregressa esistenza dell’impianto e in conseguenza di essa, la stessa dovrà essere corredata da una relazione tecnica che qualifichi tecnicamente la tipologia dell’impianto presente nell’edificio in tempi precedenti o nello stato iniziale e che attesti tale impianto fosse idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
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