Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.24/E del 08/08/2020, sono ammessi al Superbonus previsto dal D.L. n. 34/2020 anche gli interventi effettuati dai condòmini:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio;
- sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
Le
richiesta del beneficio è effettuata dall’amministratore del condominio.
Piccoli condòmini
Nei condomìni con meno di otto proprietà, quindi senza obbligo di nomina di un amministratore, per richiedere la fruizione del beneficio si può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
Beneficio fiscale
Per
quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate
dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’art. 1117 c.c.
Il
singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle
parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi
criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti c.c.
Quali interventi rientrano nel Superbonus
Come
ha precisato l’Agenzia delle Entrate, il superbonus in condominio spetta per
interventi effettuati, tra l’altro:
- su parti comuni
di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”); - su
singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo “trainati”).
Come
indicato anche nelle risposte alle FAQ della stessa Agenzia delle Entrate,
l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un
intervento “trainante” consente a ciascun condomino di fruire del
Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati”
che rientrano nell’ecobonus (tra i quali sono compresi, ad esempio, i lavori di
sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di
climatizzazione autonomo esistente (si vedano, tra le altre, le FAQ nn. 12, 15,
16 e 18).
Limiti di spesa per i condomini
Per
i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito
dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati
sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che siano distintamente
contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Al questo limite si aggiunge, come già precisato, quello riferito agli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
di Ivan Meo
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.