Dalla prima formulazione del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) sono tante le
modifiche arrivate agli articoli 119 e 121 che
hanno avuto lo scopo di migliorare e semplificare le procedure di
accesso alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
Per prima cosa occorre comprendere la norma e leggere gli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio che ad oggi sono stati
modificati dalle seguenti norme:
Se vuoi puoi scaricare l’ultima
versione aggiornata dei due articoli.
È bene sapere, però, che il superbonus 110% coinvolge una serie
di disposizioni normative, tra le quali è sempre opportuno
ricordare:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR); - il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo Unico Edilizia); - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio); - il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico
Sicurezza Lavoro); - il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63;
- i due Decreti del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno
2015; - il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Oltre a questi, il Decreto Rilancio ha previsto alcuni
provvedimenti attuativi, tra i quali è importante
ricordare:
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58; - i due Decreti del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (Decreto Requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni); - il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6
agosto 2020, n. 329;
oltre ad alcune guide e provvedimenti dell’Agenzia delle
Entrate. Puoi trovare tutte queste norme e tanto altro nel nostro
Speciale
Superbonus 110%. Se vuoi essere guidato da un esperto, puoi
visionare il corso “Il
Superbonus 110% dopo il Decreto Semplificazioni-bis”.
Superbonus 110%: l’orizzonte di riferimento
Prima di addentrarci ricordando beneficiari, requisiti,
interventi, limiti di spesa, adempimenti e modalità di fruizione, è
bene chiarire subito uno degli aspetti più delicati:
l’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110%.
Uno degli aspetti che ci ha tenuti più con il fiato in sospeso
fino a pochi giorni fa.
Grazie alle proroghe arrivate con la
Legge di Bilancio 2021 e con il Decreto
Legge n. 59/2021, l’orizzonte temporale
di fruizione del superbonus 110% è il seguente:
- tutti i beneficiari (unifamiliari incluse): 1 luglio 2020-30
giugno 2022; - condomini: 1 luglio 2020-31 dicembre 2022;
- edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i.: 1 luglio 2020-30 giugno
2022 (se entro questa data vengono completati il 60% dei lavori, è
possibile arrivare al 31 dicembre 2022); - IACP: 1 luglio 2020-30 giugno 2023 (se entro questa data
vengono completati il 60% dei lavori, è possibile arrivare al 31
dicembre 2023).
Superbonus 110%: i beneficiari
Chi può fruire del superbonus 110%? La risposta è contenuta
nella norma ed, in particolare, nell’art. 119, comma 9 del Decreto
Rilancio che ammette al bonus gli interventi realizzati
da:
- condomini;
- edifici plurifamiliari posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate; - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due
unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio; - istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale; - associazioni e società sportive
dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Un chiarimento d’obbligo: le società possono
fruire del superbonus 110% limitatamente alle spesa sostenute per
le parti comuni di condomini a prevalenza
residenziale. Nei condomini va verificata la
“residenzialità” perché, come più volte chiarito
dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese sulle parti
comuni degli edifici in condominio, queste possono essere
considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua
interezza. Possono verificarsi due casi:
- la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza ricomprese nell’edificio è superiore o uguale al 50%: in
questo caso è possibile ammettere alla detrazione anche il
proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali
(ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le
parti comuni; - la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza ricomprese nell’edificio è inferiore al 50%: è comunque
ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da
parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad
abitazione comprese nel medesimo edificio, ma non per le unità non
residenziali.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la
detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole
pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le
spese relative a tali interventi.
Da ricordare che il Decreto Rilancio esclude l’accesso
al bonus alle seguenti categorie catastali:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 – Abitazioni in ville;
- A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
Gli interventi che accedono al superbonus 110% sono indicati nei
primi 8 commi dell’art. 119 del Decreto Rilancio e possono essere
distinti in due tipologie:
- interventi trainanti – accedono direttamente
al superbonus; - interventi trainati – accedono al superbonus
solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (devono
quindi essere realizzarti nell’orizzonte temporale di riferimento
del superbonus e tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti).
Gli interventi trainanti sono:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico)
compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente; - gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale; - gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti; - gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63.
Gli interventi trainanti di riqualificazione
energetica possono trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio; - acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di
efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di
portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se
effettuate congiuntamente, relative a:
- abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1,
lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni, - installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti
assicurano il doppio salto di classe energetica); - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del
rischio sismico consente l’accesso al superbonus, a condizione che
sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Superbonus 110%: il titolo edilizio
Questa è la grande novità post pubblicazione del Decreto Legge
n.77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) del quale, pur essendo già
in vigore, si attende la conferma della conversione in legge.
L’art. 33 del Decreto Semplificazioni-bis, tra le altre cose, ha
sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio
(inserito per la prima volta dal Decreto Legge n. 104/2020). Grazie
a questa sostituzione è stato previsto che tutti gli interventi che
accedono al superbonus (trainanti e trainati, energetici e
strutturali) che non necessitano di demolizione e ricostruzione
dell’intero edificio, possono essere:
- considerati interventi di manutenzione
straordinaria; - realizzati mediante presentazione di una comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA) dentro
la quale non serve attestare lo stato legittimo di cui all’articolo
9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ma
solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero che la costruzione è
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
(attestazione a cura dell’interessato).
Altro aspetto (non di poco conto) riguarda gli effetti di cui
all’art. 49 del Testo Unico Edilizia che prevede la decadenza di
qualsiasi beneficio fiscale fruito su un immobile in cui siano
presenti degli abusi edilizi. Il nuovo comma 13-ter prevede che la
decadenza del superbonus si potrà avere solo in alcuni casi,
ovvero:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la
costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967; - non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il
superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
Da ricordare che l’ultimo periodo del nuovo comma 13-ter prevede
che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento“. Ciò significa:
- da una parte che le modifiche non avranno l’effetto condono su
eventuali abusi edilizi presenti; - dall’altra che la CILA autodenuncerà l’interessato al SUE nel
caso gli elaborati grafici rappresentino delle difformità rispetto
all’ultimo titolo edilizio.
Superbonus 110%: le opzioni alternative
L’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
per
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; - la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare (c.d.
cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento
Tali opzioni possono essere esercitate per il superbonus per le
spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022. Per le altre
detrazioni ordinarie, le opzioni possono essere esercitate
limitatamente agli anni 2020 e 2021.
Source: lavoripubblici.it
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