Nella selva oscura delle detrazioni fiscali riservate al settore
dell’edilizia, generalmente riservate ad immobili residenziali, ne
è arrivata una nuova riservata alle imprese turistiche. Stiamo
parlando del cosiddetto superbonus alberghi previsto dal Decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose” (Gazzetta Ufficiale 06/11/2021, n.
265) convertito in Legge 29
dicembre 2021, n. 233.
Superbonus 80% alberghi: cos’è
In particolare, l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 152/2021 ha
previsto un credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute
per alcuni interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024. Come
prevede il comma4, la misura è riservata:
- alle imprese alberghiere;
- alle imprese che esercitano attività agrituristica;
- alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria
aperta; - alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e
congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi
termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici.
Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari
del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è
esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.
L’avviso del Ministero del Turismo
Con avviso 23 dicembre 2021 (allegato), il Ministero del Turismo
ha definito le modalità applicative per l’erogazione degli
incentivi ovvero:
- soggetti beneficiari;
- incentivi riconoscibili;
- interventi ammissibili;
- spese ammissibili;
- procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli
incentivi; - ulteriori requisiti di partecipazione;
- riconoscimento degli incentivi;
- modalità di fruizione del credito d’imposta;
- modalità di erogazione del contributo a fondo perduto;
- procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato;
- modalità di rendicontazione;
- cause di revoca degli incentivi;
- controlli ed eventuali procedure di recupero del credito
d’imposta illegittimamente fruito.
Soggetti beneficiari
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di
incentivo per una sola struttura oggetto di intervento. I seguenti
requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
presentazione dell’istanza e mantenuti fino a 5 anni successivi
all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al
beneficiario (pena decadenza):
- gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato
un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di
proprietà di terzi; - oppure essere proprietari degli immobili oggetto di intervento
presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio
turistico.
Interventi ammissibili
Come indicato all’art. 1, comma 5 del D.L. n. 152/2021 e meglio
specificato all’art. 4 dell’avviso del Ministero del Turismo, sono
ammissibili all’incentivo:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle
strutture (ecobonus) indicati all’art. 2 del Decreto MiSE 6 agosto
2020, c.d. Decreto requisiti tecnici ecobonus; - interventi di riqualificazione antisismica (sismabonus)
indicati all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n.
917/1986, c.t. TUIR; - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
intese come:- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea; - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
- interventi edilizi funzionali a quelli di ecobonus, sismabonus
ed eliminazione delle barriere architettoniche:- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano
collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali
e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore
ove esistenti;
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti
termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo
svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti
termali (art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323); - interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese
previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione
commerciale; - l’acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa
l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ai
primi 5 interventi indicati in precedenza e che il beneficiario non
ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento
dell’ammortamento degli stessi.
Gli interventi, a pena decadenza dell’incentivo, devono:
- riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie
e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione
urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività
dei soggetti beneficiari; - essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva
alla presentazione dell’istanza; - recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e
dettagliata degli interventi oggetto dell’agevolazione, e il
progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione
tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e
di progetto realizzati in adeguata scala; - iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito
del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari; - essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di
pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei
beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su
richiesta, fino ad un massimo di 6 mesi, fermo restando che gli
interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre
2024.
Spese ammissibili e Spese sostenute
Ai fini della determinazione degli incentivi, le spese devono
essere effettivamente sostenute secondo quanto previsto all’art.
109 del TUIR:
- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della
stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero,
se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto
reale; - i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero,
per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,
assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli
incentivi;
Le istanze dovranno essere presentate telematicamente attraverso
una piattaforma online le cui modalità di accesso devono essere
ancora definite. I soggetti beneficiari dovranno preventivamente
registrare il loro profilo e poi presentare l’istanza entro 30
giorni dall’apertura della piattaforma.
In allegato il D.L. n. 152/2021 e l’avviso del Ministero del
Turismo.
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