L’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110%. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65%) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
Così l’Agenzia delle entrate, in risposta a un preciso quesito posto nell’ambito del Videoforum organizzato da ItaliaOggi e Class/Cnbc, avente ad oggetto, appunto, il superbonus 110% per l’efficientamento energetico, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e l’opzione per il trasferimento, di cui al successivo art. 121.
Si ricorda, innanzitutto, che il comma 1 dell’art. 121 del dl 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni «edilizie» Irpef e/o Ires spettanti a fronte di spese sostenute negli anni 2020 e 2021, dispone che i soggetti beneficiari possono optare alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e/o per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante.
Una delle peculiarità della disciplina introdotta dall’art. 121 del decreto Rilancio, con particolare riguardo alla finestra temporale interessata, è l’ampliamento della possibilità di esercitare queste opzioni per la gran parte delle detrazioni «edilizie», laddove in precedenza risultava possibile soltanto per una tipologia più circoscritta di tipologie.
Peraltro, in aggiunta, si evidenzia l’assenza di vincoli di natura soggettiva con riferimento all’individuazione dei soggetti ai quali può essere ceduto il credito di imposta da parte del beneficiario della detrazione o del fornitore che ha praticato lo sconto in fattura, nonché l’assenza di limitazioni al numero di cessioni che possono essere effettuate successivamente alla prima.
Le opzioni, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, possono essere esercitate alla fine dei lavori, oppure prima della fine dei lavori, in relazione a singoli Sal; in effetti, il comma 1-bis dell’art. 121 citato, in sede di conversione del dl 34/2020, ha introdotto che la possibilità (cessione e/o sconto) possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Per gli interventi, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, concernenti però esclusivamente i lavori che consentono di beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, lo stesso comma 1-bis dell’art. 121, appena richiamato, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura, dispone che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due, per ciascun intervento complessivo, e ciascun stadio deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Dal tenore letterale della norma, quindi, nel caso si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e rifacimento della facciata degli edifici in misure diverse dal 110%, come quelle del 50% per il recupero, del 50 o del 65% per l’ecobonus e del 90% per il bonus facciate, non sono presenti limiti al numero di Sal, né sono presenti percentuali di avanzamento cui riferirsi, con la conseguenza che la cessione si riteneva, da sempre, alquanto libera.
L’indirizzo, peraltro, è stato confermato nel corso del forum poiché, in risposta ad una domanda sul tema, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’opzione indicata, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, rappresenta una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi e prevede che detta modalità alternativa, con opzione per cessione o sconto in fattura, possa applicarsi anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Si tratta, quindi, di una mera eventualità disciplinata dalla disposizione richiamata che non pregiudica l’utilizzo della stessa qualora non siano previsti stati di avanzamento lavori.
La conseguenza è che, quando si tratta, per esempio, di interventi che fruiscono di bonus ordinari come, per esempio, la sostituzione della caldaia per la quale spetta la detrazione del 65%, ai sensi dell’art. 14 del dl 63/2013, per i quali non sono previsti Sal, l’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo può comunque essere esercitata e, si aggiunge, in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori.
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