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Superbonus al 110%: basterà la CILA per fare i lavori. Tempi ridotti di 3 mesi – Cose di Casa

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Avere il Superbonus al 110% sarà più semplice. Questa la promessa del Decreto Recovery approvato dal Consiglio dei ministri. In particolare per ottenere la maxi agevolazione al 110% viene stabilito che gli interventi agevolati verranno considerati come manutenzioni straordinarie e quindi potranno essere realizzati semplicemente tramite la presentazione della CILA, ossia della Comunicazione d’inizio lavori asseverata.

Superbonus 110% con la CILA

In sostanza viene cancellato il passaggio della valutazione discrezionale da parte degli sportelli unici dell’edilizia, i quali potrebbero anche valutare un intervento come troppo invasivo e dunque richiedere anche la SCIA.  Si tratta di una semplificazione che secondo le stime del Governo andrà a ridurre le tempistiche per l’avvio dei cantieri di almeno tre mesi. La sostituzione dell’attestazione di stato legittimo— o verifica di doppia conformità — con la sola Cila permetterà infatti di evitare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, pari in media a circa 3 mesi per ogni immobile oggetto di verifica.

Questa semplificazione però non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione che quindi non potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). 

La CILA dovrà attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. Non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell’immobile, ma, precisa il decreto, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Questo significa che eventuali irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune, ma non sarà il tecnico a doverle accertare preventivamente.
 

Il decreto prevede che potranno essere agevolati con il Superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non da portatori di handicap, ma da persone di età superiore a 65 anni. Per ottenere la detrazione maggiorata, tali interventi dovranno essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.

Un’altra novità riguarda i collegi e convitti, gli ospizi, i conventi e i seminari, le caserme, nonché le case di cura e gli ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4). Anche i lavori realizzati su questi immobili potranno fruire del superbonus 110% a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
 
Per queste categorie di edifici, il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus in condominio: i chiarimenti dell’Abi

Nel frattempo, l’Abi (l’Associazione bancaria italiana)  ha anche precisato che per fruire della cessione del credito d’imposta per gli interventi edilizi che rientrano nei Bonus Casa, Superbonus 110% compreso, per gli istituti di credito sarà sufficiente la certificazione della regolarità urbanistica delle parti comuni per portare avanti la cessione dei crediti fiscali. Non si guarderà, quindi, alle singole unità immobiliari dei condomini.

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Source: cosedicasa.com

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