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Superbonus anche ai non residenti – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Agenzia delle Entrte

Per il non residente in Italia, proprietario di una casa collocata sul territorio e del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al 110%, potendo fruire legittimamente della opzione per la cessione e/o sconto in fattura. Necessaria la verifica della zona (1, 2 e 3) dove è ubicato l’edificio per fruire dell’agevolazione, anche maggiorata, per gli interventi destinati a ridurre il rischio sismico.

L’Agenzia delle entrate continua con la produzione di risposte ai numerosi interpelli concernenti l’applicazione del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020 e della possibile opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, di cui al successivo art. 121.

Con la prima risposta (n. 513/2021) è stata esaminata la posizione di un soggetto, residente all’estero, comproprietario con il coniuge di una unità residenziale (A/3) costituita da un singolo edificio con terreno di pertinenza. L’istante ha fatto presente di voler eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dello stesso che comporterà la realizzazione di due unità immobiliari, con miglioramenti energetici e sismici rispetto alla situazione attuale; con riferimento alla seconda unità è intenzione dei proprietari di realizzare la stessa con l’ampliamento ammesso dalla normativa urbanistica; al termine dei lavori, l’edificio risulterà strutturalmente unico ma, essendo l’istante una persona fisica non residente, quest’ultimo si poneva il problema della fruibilità della detrazione maggiorata e dei relativi limiti di spesa. Con riferimento alla detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, l’Agenzia delle entrate ha confermato che possono beneficiare del bonus le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, siano essi residenti o non residenti in Italia a condizione che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedano redditi imponibili; è sufficiente essere titolare di reddito fondiario e, in assenza di imposta lorda sulla quale operare la detrazione fiscale, il soggetto non residente può optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121.

Nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, inoltre, la detrazione del 110% spetta per gli interventi antisismici realizzati sull’edificio demolito, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica il superbonus spetta soltanto in relazione alle spese sostenute per l’edificio risultante dalla ricostruzione dell’edificio demolito, escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante lavori, dovendo tenere conto delle soglie di spesa differenziate (96.000 per gli interventi antisismici, 30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e quant’altro).

Con la seconda risposta (n. 516/2021), l’agenzia è intervenuta sul caso di un contribuente che intende acquistare e ristrutturare un immobile eseguendo interventi antisismici sull’edificio destinato ad uso abitativo e chiede delucidazioni sulla corretta verifica delle zone interessate al rischio sismico.

L’Agenzia delle entrate ricorda che la detrazione maggiorata del 110% spetta per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, sempreché i detti interventi siano eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’OPCM 20/03/2003 n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

Il caso riguarda un edificio che nell’elenco della tabella allegata al provvedimento, cui si fa riferimento (circ. 24/E/2020) ricade in una zona a rischio sismico 4 e, quindi, l’Agenzia delle entrate precisa che con l’ordinanza richiamata (n. 3274/2003) sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche che devono essere osservati dai comuni e che i successivi aggiornamenti operati dagli enti locali (in tal caso dalla provincia) rilevano ai fini dell’individuazione della classe di rischio; purtroppo, però, dalla mappa di classificazione del rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021 (https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica), il comune indicato dal contribuente risulta in zona sismica 4 e non 3, con la conseguenza che l’istante non può fruire della detrazione maggiorata.

Il testo dei documenti su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Source: italiaoggi.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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