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Superbonus anche nell’ipotesi in cui l’immobile non abbia il certificato di abitabilità o agi … – Proiezioni di Borsa

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello postole, risolve un quesito che può interessare numerose persone. In particolare, si può fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui l’immobile non abbia il certificato di abitabilità o agibilità?

La Redazione di ProiezionidiBorsa illustra, in pochi minuti di lettura, la risposta del 10 marzo fornita dall’Agenzia delle Entrate al contribuente.

Quest’ultimo è proprietario di un edificio unifamiliare composto da 2 unità distintamente accatastate, di cui una come abitazione, l’altra come autorimessa adibita a pertinenza

Il predetto edificio, realizzato con regolare licenza, è conforme al progetto di costruzione, ma privo di certificato di abitabilità/agibilità.

Il contribuente, intendendo fruire del Superbonus, pone, tra gli altri quesiti, il seguente. Le detrazioni spettano anche se gli immobili sono privi del certificato di abitazione/agibilità?

L’Agenzia delle Entrate, prima di rispondere al quesito, fa un riepilogo della disciplina del Superbonus. Il quale spetta a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica. Nonché all’adozione di misure antisismiche degli edifici, interventi trainanti, e a ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (trainati).

Superbonus anche nell’ipotesi in cui l’immobile non abbia il certificato di abitabilità o agibilità?

Poi, si riporta alla disciplina legislativa in materia di edilizia. In particolare, afferma che le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza, risparmio energetico, nonché la conformità dell’opera al progetto e l’agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

Pertanto ai fini dell’agibilità, l’interessato, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, dovrà presentare la segnalazione certificata per i seguenti lavori:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti, che possano influire sulle condizioni di salubrità, igiene, sicurezza, risparmio energetico.

Pertanto sembrerebbe che condizione necessaria sia che l’immobile sia regolare. Ma anche se al momento dell’inizio lavori, non si è in possesso del certificato di agibilità, i lavori saranno comunque ammessi alla fruizione del Superbonus. Ciò perché il certificato, oggetto del quesito, potrà essere chiesto in un secondo momento. Ovvero entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Si può quindi concludere che il Superbonus spetti anche nell’ipotesi in cui l’immobile non abbia il certificato di abitabilità o agibilità.

Ciò che conta inizialmente è l’esistenza dell’immobile e il regolare accatastamento. Oltre alla circostanza che i lavori siano conformi al progetto di costruzione, inizialmente presentato.

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Source: proiezionidiborsa.it

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