

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 807 del 13 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di beneficiare del c.d. “Superbonus” da parte di una Fondazione per Interventi realizzati su edifici residenziali di cui ha la disponibilità.
Tale Fondazione è una Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp, Ente pubblico non economico) che trae origine dalla trasformazione di una ex Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (Ipab), e che, in quanto Ente pubblico, risulta, al pari degli Iacp, soggetta al controllo della Corte dei conti e, per quanto concerne le controversie che riguardano i provvedimenti da essa adottata, soggetta al ricorso al Giudice amministrativo.
L’Istante chiede che venga confermata l’assimilazione della Fondazione agli Iacp o agli altri soggetti indicati al comma 9, punto c), dell’art. 119 del Dl. n. 34/2020, ai fini della fruizione del “Superbonus” sugli oneri sostenuti per gli Interventi in ambito di efficienza energetica, gli interventi antisismici, l’installazione di Impianti fotovoltaici nonché per le Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici residenziali di cui ha la disponibilità.
Con la documentazione integrativa l’Istante precisa che:
– la Fondazione ha tra i propri scopi istituzionali primari quello di soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari che si trovino in situazione di difficoltà e disagio;
– gli alloggi abitativi di proprietà della Fondazione, assegnati in locazione a canone agevolato attraverso bando pubblico rientrano nella definizione di alloggio sociale che “si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie”;
– la Fondazione rientra tra gli Enti con i quali il Comune ha in essere un Protocollo per il coordinamento della politica della Casa e collabora con la Provincia per l’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito delle politiche abitative.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 178/2020 (vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021), dall’art. 1, comma 3, del Dl. n. 59/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021), dall’art. 33, comma 1, del Dl. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 – cd. “Decreto Governance”, Entilocalinews n. 33 del 30 agosto 2021), nonché da ultimo dall’art. 1, comma 1, del Dl. n. 157/2021 (in corso di conversione), disciplina la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici Interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di Impianti fotovoltaici e delle Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”).
Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli Interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”), nonché per quelli di recupero del Patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli Interventi oggetto del “Superbonus” sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato art. 119 del Dl. n. 34/2020, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della “Legge di bilancio 2021”, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E del 2020, oltre che con diverse Risposte ad Istanze d’interpello consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In merito al quesito in esame, l’Agenzia ha osservato che, come già precisato, l’ambito soggettivo di applicazione del “Superbonus” è delineato dal comma 9 dell’art. 119 del Dl. n. 34/2020, che, alla lett. c), prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 del medesimo articolo si applicano tra l’altro agli Interventi effettuati “dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ‘in house providing’ per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad Edilizia residenziale pubblica”.
Pertanto, l’applicazione del “Superbonus” nei confronti dei predetti soggetti è subordinata all’esistenza di 2 requisiti:
– soggettivo, essendo riferita agli Iacp, comunque denominati, ovvero agli Enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
– oggettivo, riguardando Interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti Istituti o Enti, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad Edilizia residenziale pubblica.
La verifica dei profili soggettivi – che deve essere effettuata caso per caso – attiene all’applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di Edilizia residenziale sociale nonché, per le Società “in house providing”,della legislazione europea in materia e presuppone un’indagine di natura extratributaria che esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia delle Entrate in sede in sede di trattazione delle Istanze di Interpello di cui alla Legge n. 212/2000 (vedasi Circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 4.3.1, e Circolare n. 31/E del 2020).
Pertanto – conclude l’Agenzia – qualora la Fondazione istante possieda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma potrà accedere al “Superbonus”, ai sensi del citato comma 9 della lett. c) dell’art. 119 del Dl. n. 34/2020.
Source: entilocali-online.it
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