Con Risposta a interpello n 567 del 30 agosto 2021 le Entrate specificano l’ambito di applicazione del superbonus 110% ad un ASD Associazione sportiva dilettantistica nel caso di ampliamento degli spogliatoi.
In particolare, l’agenzia chiarisce che l’Istante può fruire del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo dunque le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.
Con la circolare 25 giugno 2021 n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
In tale caso il contribuente ha l’onere:
- di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento)
- o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Tali chiarimenti si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell’accesso al Superbonus.
In merito alla certificazione di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, l’agenzia specifica che, considerato ancora che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare,
- si ritiene che la certificazione energetica (APE) ante e post lavori debba riguardare l’intero immobile esistente e non solamente la parte adibita a spogliatoi.
Infine, l’ADS ha ricevuto un contributo pubblico ed ha chiesto come gestirlo in relazione al superbonus.
A tal proposito, le Entrate specificano che in caso di contributo pubblico, la circolare n. 24/ E del 2020 ha chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Sulla base di tale chiarimento, l’importo del contributo pubblico percepito per finanziare gli interventi in questione, se relativo anche alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratto dalle spese che possono accedere al Superbonus qualora non concorra alla formazione del reddito dell’Istante
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Source: fiscoetasse.com
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