Quali sono i motivi dell’esclusione delle società di gestione del risparmio (Sgr), società per azioni a capitale variabile (Sicav) e società di intermediazione mobiliare (Sim) dal novero degli intermediari finanziari tra gli acquirenti dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi dopo la prima cessione?
Lo ha chiesto l’interrogazione 5-07775 presentata il 28 marzo dal deputato Giovanni Currò in commissione Finanze della Camera, e rivolta al Ministero dell’economia e delle finanze:
CURRÒ, MARTINCIGLIO, ALEMANNO, CANCELLERI, CASO, GRIMALDI, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, SCERRA, TROIANO e ZANICHELLI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è stato approvato dal Governo anche per correggere le disposizioni restrittive contenute nell’articolo 28, del decreto-legge n. 4 del 2022 cosiddetto «Sostegni ter», al fine di ripristinare le possibilità di cessioni dei crediti d’imposta plurime in materia di bonus edilizi, seppure con precisi paletti;
secondo quanto risulta dalle novità previste dall’articolo 1, del suesposto decreto, sia per lo sconto in fattura, che per la cessione del credito, il credito d’imposta maturato successivamente alla prima cessione potrà essere ulteriormente ceduto altre due volte, anche se esclusivamente in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del (Testo unico bancario) (decreto legislativo n. 385 del 1993); società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo, previsto dall’articolo 64 del Tub e imprese di assicurazione autorizzate adoperare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
tuttavia, dall’esame delle suesposte disposizioni, gli interroganti evidenziano che dal meccanismo della circolazione dei crediti non risulterebbero annoverate le società di gestione di risparmio, le società di investimento a capitale variabile e quelle di intermediazione mobiliare, tutte peraltro sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia;
tali restrizioni, a giudizio degli interroganti, ostacolano il funzionamento della circolazione dei crediti, in quanto, circoscrivendo i soggetti autorizzati ad acquisire i crediti derivanti dai bonus edilizi, limitano di fatto le possibilità dei cittadini e delle imprese, con il conseguente rallentamento o blocco dei lavori in essere;
al riguardo, gli interroganti rilevano altresì che anche Poste Italiane, dal 7 marzo 2022, ha attivato di nuovo la piattaforma per l’acquisto dei crediti d’imposta, ma con regole diverse rispetto alle precedenti: il servizio risulta disponibile solo per le prime cessioni, relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 e riferite ai crediti maturati per spese sostenute nel 2022 o a rate residue per spese sostenute negli anni precedenti;
da ultimo, si rileva che alcune banche o istituti di credito stiano iniziando a rifiutare nuove cessioni a causa del raggiungimento del proprio limite di capienza fiscale –:
quali siano i motivi dell’esclusione delle società di gestione del risparmio (Sgr), società per azioni a capitale variabile (Sicav) e società di intermediazione mobiliare (Sim) dal novero degli intermediari finanziari tra gli acquirenti dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi dopo la prima cessione, e se al riguardo non convenga sulla necessità di adottare iniziative per includere i medesimi soggetti indicati in premessa, ivi compresi Poste Italiane, nel citato novero.
(5-07775)
Leggi anche: “Superbonus 110% e bonus edilizi, il MEF rinvia i chiarimenti sulle cessioni alle società per la cartolarizzazione dei crediti”
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