Per i bonus edilizi e fiscali, compreso il Superbonus, non sarà più possibile procedere con la doppia cessione del credito. Chi intende ricevere lo sconto in fattura o direttamente sulle tasse potrà farlo una e una sola volta. A stabilirlo è il decreto Sostegni ter. Ma cosa succede a chi ha già iniziato i lavori attenendosi alle precedenti regole? A quali norme dovrà fare riferimento?
Proviamo a fare chiarezza.
Superbonus, cosa cambia con il decreto Sostegni ter
Di come funziona la nuova cessione del credito, alla luce degli ultimi interventi legislativi, ve ne abbiamo già parlato qui. Il decreto Sostegni ter, con l’obiettivo di limitare le frodi e i casi di elusione del Fisco, ha di fatto confermato la linea dura del Governo contro i “furbetti” del Superbonus, ovvero quelli che sfruttando un sistema di fatture fittizie e lavori mai eseguiti cedevano crediti ad altre aziende e sconti per acquisti mai effettuati.
Con il nuovo intervento dell’Esecutivo, però, cambia tutto: la cessione del credito non potrà più essere a catena. Questo vuol dire, in pratica, che qualora un’impresa decidesse di applicare lo sconto in fattura, in cambio di credito d’imposta, questo stesso credito potrà ancora essere ceduto alla banca o ad altri soggetti ma, al contrario di prima, questi non potranno a loro volta girarlo ad altri.
Superbonus, cosa rischia chi ha già iniziato i lavori
La domanda che tuttavia molti si stanno facendo, visto il cambio di regole si può dire “in corso d’opera”, è la seguente: da quando e per quali interventi queste nuove disposizioni saranno valide?
Chi ha già iniziato i lavori dovrà tenere conto delle regole valide al momento in cui il cantiere è stato avviato, oppure dovrà rispettare le nuove? Ebbene, a fare chiarezza su questo punto ci ha pensato il legislatore, che nel testo del decreto Sostegni ter ha specificato che sono nulli i contratti di cessione in violazione delle disposizioni, senza di fatto escludere quelli relativi a lavori già in corso.
Il mancato rispetto delle regole, ovviamente, espone il contribuente alla restituzione di quanto ricevuto, nonché al pagamento di eventuali sanzioni in caso di violazioni di legge specifiche.
Superbonus, i controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009).
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Le violazioni meramente formali, se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (di cui all’articolo 20 del Dpr n. 602/1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997).
Source: quifinanza.it
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