L’Enea pubblica mensilmente un report nel quale in dica l’ammontare degli interventi di Superbonus effettuati e la corrispondente detrazione d’imposta maturata che è pari al 110% del totale dei lavori. Il meccanismo del Superbonus, infatti, non è quello di un “rimborso spese” ma quello applicato per tutte le altre detrazioni fiscali, per cui per lo Stato il riconoscimento del Superbonus non corrisponde ad una uscita che deve essere coperta con fondi ad hoc ma ad una riduzione di entrate fiscali. Non è previsto, perciò, nessun fondo ad esurimento per la copertura di questa voce, esattamente come non è previsto un fondo ad esaurimento per la coperta delle detrazioni per le spese sanitarie, per le spese scolastiche, per l’affitto dei fuori sede, per le detrazioni per i mutui nè per per le detrazioni per ristrutturazione e l’ecobonus con le aliquote ordinarie. Di conseguenza non c’è alcun rischio che non si abbia diritto al rimborso d’imposta fintanto che la misura è operativa. Il fatto che sia possibile esecitare l’opzione per la cessione del credito piuttosto che utilizzare direttamente la detrazione non modifica questo stato di cose perchè la somma che si incassa non è un rimborso effettuato dallo Stato ma una somma versata dal soggetto che acquista il credito. Il mancato introito fiscale per lo Stato non si ha dunque nel momento in cui si cede il credito, ma solo momento in cui il soggetto che acquista il credito lo utilizza per compensare le imposte dovute anno per anno. Quindi non c’è alcun rischio a dare oggi il via agli interventi ammessi al Superbonus visto che la legge che prevede la detrazione fiscale è in vigore fino al 2025, seppur con differenziazioni in riferimento alla tipologia di immobili e aliquote via via a scalare.
Source: repubblica.it
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