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Superbonus: cessione credito d’imposta ad amici e parenti – La Legge per Tutti

La scadenza iniziale, fissata al 16 marzo, è stata spostata al 31.

Il credito d’imposta, maturato nell’ambito del Superbonus 110 o di altri bonus edilizi, può essere ceduto non solo a fornitori, istituti di credito o altri intermediari finanziari, ma anche a familiari, amici e conoscenti.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, superando l’iniziale restrizione che prevedeva che il soggetto cessionario fosse in qualche modo collegato con i lavori di ristrutturazione.

Si deve procedere entro il 31 marzo (dell’anno successivo all’esecuzione e al pagamento dei lavori): è la nuova deadline, dato che, in un primo momento, la scadenza era fissata al 16 di questo mese. Dunque, per chi ha eseguito interventi di ristrutturazione nel 2020, ci sono ancora pochi giorni a disposizione.

In sostanza, al posto della detrazione dalle imposte dovuta in cinque anni per il Superbonus o in dieci per gli altri bonus edilizi, si può chiedere o lo sconto in fattura per un importo pari alla detrazione (non superiore al corrispettivo dovuto) o la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione. I soggetti ai quali il credito viene trasferito possono poi a loro volta cederlo nuovamente.

La cessione è intesa per l’intero importo, non per una parte o almeno su questo non esiste ancora una pronuncia chiara dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, il soggetto che vuole cedere il suo credito di imposta a terzi, per esempio a parenti o amici, deve essere in possesso di tutta la documentazione riguardante i lavori, sia che abbia usufruito del Superbonus, sia dei bonus ordinari.

Gli serviranno, quindi, le fatture, i bonifici «parlanti», l’autocertificazione che conferma che la cifra su cui è calcolata la detrazione non ecceda i limiti consentiti, eventuali abilitazioni laddove richieste.

Per quanto riguarda i bonus ordinari, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati i lavori, il cedente deve comunicare la cessione del credito d’imposta su un apposito modello, che andrà trasmesso online attraverso la piattaforma cessione crediti, operativa dal 15 ottobre 2020.

Per far questo, chi cede il credito d’imposta può procedere di persona o avvalersi dell’aiuto di un professionista abilitato al Centro di assistenza fiscale (Caf).

Il cessionario, invece, cioè il soggetto che riceve il credito di imposta, accetterà o rifiuterà il credito ceduto dopo aver fatto accesso al suo cassetto fiscale. Solo una volta accettato il credito verrà visualizzato nel cassetto fiscale e diverrà utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24. L’alternativa alla compensazione è l’ulteriore cessione del credito da parte del soggetto destinatario.

Anche se la cessione avviene nell’ambito del Superbonus 110 bisogna avere con se tutta la documentazione inerente i lavori, comprese le asseverazioni che attestano il miglioramento classe energetica o la diminuzione della classe di rischio sismico e i visti di conformità a corroborare che ci sono tutti gli estremi per ottenere la detrazione.

Le asseverazioni sui lavori vanno trasmesse online all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) prima di procedere alla cessione del credito d’imposta.

Il meccanismo è identico a quello riguardante i bonus ordinari. Cambia solo che, nel caso del Superbonus, la comunicazione della cessione può essere fatta solo dai professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.


Source: laleggepertutti.it

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