Scadenza prorogata per i contribuenti che, in luogo della detrazione al 110%, hanno deciso per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. Invece che al 31 marzo, tali soggetti hanno tempo fino al 15 aprile per inviare all’Agenzia delle entrate le comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020.
Lo ha deciso la stessa Agenzia precisando che, entro lo stesso termine, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.
Al posto della fruizione diretta della detrazione al 110%, si può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
L’opzione può essere esercita soltanto due volte per le spese relative allo stesso Superbonus, in relazione ad altrettanti stati avanzamento dei lavori, il primo dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e il secondo ad almeno il 60 per cento. In altre parole, la cessione del credito, per gli interventi effettuati nel 2020, può essere presentata soltanto se le spese sostenute nel 2020 riguardano almeno il 30% dell’avanzamento dei lavori rispetto al completamento del progetto pianificato, condizione che deve essere attestata con visto di conformità.
In caso contrario, occorre pagare il fornitore tramite bonifico bancario o postale (contenente le informazioni necessarie per usufruire delle altre detrazioni come quella spettante per le ristrutturazioni edilizie) e usufruire così della detrazione del 110% in sede di dichiarazione dei redditi, ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui ha effettuato il pagamento. La somma non utilizzata in un periodo d’imposta non può essere portata in detrazione nell’anno successivo o chiesta a rimborso.
Comunicazione in scadenza
Entro il 15 aprile i contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus 110% o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2 del decreto “Rilancio”, che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, compresi banche e altri intermediari finanziari, devono effettuare relativa comunicazione alle Entrate.
Tale comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2020 dovrà essere inviata, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, entro giovedì 15 aprile. Tale Comunicazione deve essere effettuata sulla base del modello reso reperibile on line dalle Entrate e inviata esclusivamente in via telematica.
Fonti / Bibliografia
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Source: cosedicasa.com
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