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Superbonus, chi è contrario può essere esentato da responsabilità? – La Repubblica

Il comma 9-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che le delibere dell’assemblea del condominio relative all’approvazione degli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Quindi se l’assemblea approva con la maggioranza prevista, lei è tenuta a  partecipare all’intervento, e quindi a sostenere le spese ovvero ad accettare la cessione dfel credito o lo sconto in fattura, come stabilito dall’assemblea. L’unico caso in cui l’assemblea non può decidere è quello relativo alla necessità di effettuare lavori all’interno dei singoli apprtamenti, ad esempio il cambio degli infissi, dal momento che la maggioranza non può prendere decisioni che riguardano la proiprietà privata. Quindi se la delibera è valida, anche se lei è contraria ai lavori e fa verbalizzare la sua posizione, non ha alcun modo di sottrarsi ad eventuali responsabilità relative all’intervento in questione e alla cessione del credito. Se il problema è relativo alla cessione in  sé, lei ha comnque la facoltà di pagare i lavori e usufruire della detrazione per ridurre l’irpef oppure cedere il credito ad altri soggetti diversi da quelli scelti dal condominio. 

Source: repubblica.it

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