In base a quanto stabilito cal comma 15-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, il Superbonus non è ammesso per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. nella categoria A/1 rientrano gli immobili qualificati come “di lusso”. Nella categoria rientrano quelli che hanno una superficie catastale superiore ai 240 metri quadri. Quindi poichè lei possiede una unica unità immobiliare con circa il doppio di questa metratura se vuol recuperare l’edificio deve necessariamente provvedere al suo frazionamento in più unità. Per la costituzione del condominio sarà sufficiente anche la vendita di un a sola unità e nel momento in cui andrà a vendere uno degli appartamenti non dovrà pagare nessuna imposta sul guadagno realizzato e l’intervento non si potrà configurare in ogni caso come attività di impresa dal momento che lei va a cedere una quota della sua attuale abitazione principale, quindi “rinuncia” ad una parte di questa, non crea nuova metratura. Infatti, come chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 219/2008, “la plusvalenza derivante dalla vendita dell’appartamento non concorre alla formazione del reddito, a prescindere che la cessione dell’immobile sia avvenuta in modo unitario o frazionato”. Il caso trattato dalla risoluzione da lei citata, invece, non si riferiva ad un immobile utilizzato come abitazione principale e non era previsto un intervento di frazionamento ma un abbattimento e ricostruzione con ampliamento, con conseguente realizzazione ex novo di altre unità immobiliari. Difficile invece che possa riqualificare l’immobile con il Superbonus una volta frazionato se non vende neanche uno degli appartamenti perchè l’Agenzia delle entrate potrebbe cotestarle di fatto di aver suddiviso l’edificio in più unità immobiliari come unica via per poter accedere all’agevolazione maggiorata.
Source: repubblica.it
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